La sismicità in Italia e la sua disciplina di specialità incardinata nell’evoluzione del tempo

Allo scopo di rilevare l’aspetto che innova la nuova normativa sismica, introdotta dall’ordinanza n. 3274 del 2003 e dal successivo d.m. 14 settembre 2005, è utile dare seguito ad una panoramica sull’evoluzione temporale che caratterizza la normativa di cui in discorso.
La previsione delle zone sismiche, in Italia, è avvenuta nei primi anni del novecento attraverso un regio decreto introdotto subito dopo i gravi terremoti di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908; a partire dal 1927, infatti, le località colpite sono state distinte in due categorie, in relazione al loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica. La mappa sismica in Italia era quindi fondata sulla base dei territori coinvolti dai forti terremoti avvenuti dopo il 1908, mentre tutti i territori interessati prima di tale data, cioè la maggior parte delle zone sismiche d’Italia, non erano classificati come sismici e, pertanto, non vi era obbligo alcuno di edificare in osservanza alla normativa antisismica. L’elenco in origine consisteva, quindi, nei comuni della Sicilia e della Calabria gravemente danneggiati dal sisma del 1908, che veniva modificato a seguito di ogni terremoto con l’aggiunta dei nuovi comuni danneggiati.
La legislazione antisismica vigente è essenzialmente basata sull’apparato normativo costituito dalla legge n. 64 del 1974, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche – che ha integralmente sostituito la legge 25 novembre 1962, n. 1684 – nonché della legge 5 novembre del 1971, n. 1086, recante Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.
Solamente nel 1974, mediante la legge n. 64, è stata approvata una nuova normativa sismica nazionale che ha previsto la cornice di riferimento per le modalità di classificazione sismica del territorio nazionale, oltre che di redazione delle norme di attuazione tecnica. La norma ha riconosciuto la delega al Ministro dei lavori pubblici per l’emanazione di norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private, da effettuarsi con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e con la collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); all’aggiornamento della classificazione sismica attraverso appositi decreti ministeriali.
In seguito, gli approfondimenti di natura sismologica realizzati all’indomani del terremoto del Friuli Venezia Giulia avvenuto nel 1976, e di quello in Irpinia del 1980, eseguiti nell’ambito del Progetto finalizzato “Geodinamica” del CNR, hanno condotto all’ampliamento delle conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale consentendo la formulazione di una proposta di classificazione sismica presentata dal CNR al Governo, che si è poi tradotta in decreti del Ministero dei lavori pubblici approvati tra il 1980 ed il 1984. che hanno espresso la classificazione sismica italiana fino all’emanazione dell’ ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003.
Con riguardo alle norme tecniche, già con il d.m. del 3 marzo 1975, sono state emanate le prime disposizioni successivamente integrate da una serie di successivi decreti tra cui si ricordano il d.m. 12 febbraio 1982, poi sostituito dal d.m. 16 gennaio 1996, come modificato dal d.m. 4 marzo 1996, che ha provveduto ad integrare il d.m. del 3 marzo 1975 con relative indicazioni ricomprese in alcune circolari ministeriali.
Su questo impianto normativo trova spazio il rinnovato processo di distribuzione delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali, attuato con le cosiddette “leggi Bassanini”, di cui la prima fu la n. 59 del 1997. Pertanto, la competenza per l’individuazione delle zone sismiche,la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone che, fino al 1998 era attribuita al Ministro dei lavori pubblici, è stata trasferita, con il d.lgs. n. 112 del 1998 – art. 94, c. 2, lett. a) – alle Regioni, mentre spetta allo Stato quella di definire i relativi criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone – art. 93, comma 1, lett. g) -. Occorre sottolineare, inoltre, che il c. 4 del suddetto art. 93, prevede come tali funzioni siano esercitate sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie locali.
Dopo il terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia, la Protezione civile ha adottato l’ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274, allo scopo di dare celere riscontro al bisogno di aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche. Alla luce dell’ordinanza n. 3274, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, tutto il territorio nazionale è stato classificato come sismico e suddiviso di conseguenza in quattro zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; tali zone sono individuate da quattro classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del dieci per cento in cinquant’anni.
Le prime tre zone della nuova classificazione corrispondono, sotto il profilo relativo agli adempimenti sanciti dalla legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta, media e bassa, mentre per la quarta, di nuova introduzione, viene concessa facoltà alle regioni di prevedere degli obblighi di progettazione antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista l’applicazione della progettazione sismica con gradi differenziati di criticità, eccezion fatta, come rilevato in precedenza, per la zona quarta. Il legame che intercorre tra la classificazione e le norme tecniche risulta, in verità, assai stretto.
Con l’ordinanza sono state, inoltre, approvate le norme tecniche che riguardano, per la prima volta, la quasi totalità di tipologie di costruzioni: edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.
Segue l’entrata in vigore del d.m. 14 settembre 2005, il quale ha determinato la piena operatività della nuova classificazione sismica, segnando la necessità dell’applicazione dell’art. 104 del T.U. in materia edilizia, n. 380 del 2001, relativamente alle “Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione”. Stante l’articolo sopracitato, coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano intrapreso la costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, sono obbligati a farne denuncia, entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso, presso il competente ufficio tecnico regionale.