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Resiste ancora il bisogno della NATO? Origini e prospettive dell’Alleanza Atlantica

La maxi operazione annunciata dalla Nato con l’impiego di circa novantamila militari spinge a riflettere sulla delicatezza del periodo assai travagliato che le lancette dell’orologio della storia ci ricordano. La deflagrazione del conflitto tra Russia ed Ucraina ha posto nuovamente al centro del dibattito l’esigenza di rafforzare una “cabina di regia” che consenta livelli di capacità di difesa minimi essenziali contro i pericoli provenienti dall’esterno. In tal senso, infatti, può essere interpretata la recente scelta della Finlandia di aderire alla Nato, tralasciando la neutralità che storicamente le apparteneva.

Sono questi alcuni degli accadimenti degli ultimi tempi a balzare agli onori della cronica, sebbene sia innegabile la volontà di “misurarsi” in capo alla superpotenze nella definizione di un ordine internazionale nuovamente instabile. Il crollo del muro di Berlino, lo scioglimento del Patto di Varsavia fino alla dissoluzione dell’Unione sovietica, rappresentarono eventi decisivi che condussero allo sfaldamento dei due grandi blocchi fino a quel tempo esistenti, sicché da mettere in discussione la permanenza di un’organizzazione come la Nato nella sua funzione di alleanza difensiva.

Volgendo lo sguardo alle origini, l’organizzazione del Patto del Nord Atlantico, è stata istituita con il Trattato firmato a Washington il 4 aprile 1949. Con esso si è creata una alleanza di difesa collettiva secondo quanto stabilito dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il Trattato del Nord Atlantico costituisce, pertanto, la base giuridica e negoziale dell’Alleanza; è stato pensato nell’ambito dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, da cui si ribadisce il diritto per gli Stati a poter godere di legittima difesa individuale e collettiva.

Nel preambolo del Trattato si afferma come gli Stati aderenti “aderiscono al presente Trattato riaffermando la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi”.

Il Trattato risulta ispirato, dunque, da una parte all’opportunità di prospettare punti di contatto con l’organizzazione delle Nazioni Unite, intesa come organizzazione universale, piuttosto che di contrapporsi ad essa, dall’altra, però, all’esigenza di definire un sistema di sicurezza collettiva per gli Stati membri, sviluppato al di fuori dei confini espressi dal sistema delle Nazioni Unite, basandosi, di conseguenza, sulla possibilità del mancato funzionamento del sistema stabilito dalla Carta.

A tal proposito si rinviene ai sensi degli artt. 3 e 5 la presenza dei presupposti e dei meccanismi riguardanti il sistema di autodifesa, che costituiscono, quindi, il nucleo normativo fondamentale del Trattato. Con gli articoli suddetti sono formulati, rispettivamente, l’impegno delle parti a mantenere e rafforzare la propria capacità di resistenza di fronte ad un attacco armato e l’obbligo di assistenza a favore di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco armato. Particolare attenzione deve essere posta nell’analizzare l’art. 5 del Trattato, a tenore del quale: “Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale.” La lettura dell’art. 5, pertanto, va realizzata alla luce di quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.

Accanto l’art. 5, assume rilievo il successivo art. 6 del Trattato, sulla cui base si definisce l’ambito geografico nel quale opera il meccanismo di autodifesa, consentendo di determinare che tale concetto ricorra non solo qualora si verifichi un attacco rivolto contro il territorio di uno degli Stati membri, ma anche contro forze navali o aeree in navigazione nell’area di rilevanza del trattato.

Oggi è pacifico sostenere l’attribuzione della personalità giuridica ad una organizzazione internazionale quale la Nato, ovvero il riconoscimento della capacità di essere destinataria, in modo autonomo dagli Stati membri, di diritti ed obblighi internazionali, è un risultato a cui la dottrina è giunta di recente e che sottolinea la presenza sempre più marcata delle organizzazioni internazionali nella vita della Comunità Internazionale.

L’attribuzione della soggettività si basa essenzialmente sui seguenti fattori: il diritto di concludere accordi internazionali che attribuiscono diritti ed obblighi solo alle organizzazioni internazionali in quanto tali e non agli Stati membri. In quest’ultimo caso è il Trattato istitutivo che chiarisce esplicitamente se e quali convenzioni internazionali, concluse dall’organizzazione, obbligano anche gli Stati membri. A riprova, le organizzazioni internazionali hanno propri finalità, diverse da quelle degli Stati membri, nonché la presenza di organi propri ai quali riconoscere il diritto di porre in essere atti per il perseguimento degli scopi fissati.

Essere parte di un sistema di sicurezza e di difesa che si rivela nella Nato, costituisce, di per sé, un mezzo per rinsaldare la protezione ed il perseguimento di determinate politiche ed interessi nazionali. Tuttavia, non può quindi considerarsi quale variabile indipendente, ed è, inoltre, condizionata dal sistema istituzionale, sul quale esercita riflessi in via diretta, nella protezione di interessi e valori, tali da estendersi fino a coinvolgere persino l’identità e la sovranità degli Stati membri.

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Sono animato dalla straordinaria passione per il diritto, quest'ultimo inteso come occasione inestimabile di ricerca di giustizia e verità. Sono un legale e mi occupo, altresì, in qualità di docente di insegnamento, consapevole dell'importanza fondamentale di formare ed informare le persone con le quali ho costantemente il privilegio di poter interloquire, investendo, su quei valori alti del convivere umano e civile che, talora, la mediocrità di questo tempo sembra non considerare. Amo la scrittura che si traduce nella capacità di comunicazione e, a tal proposito, vanto collaborazioni con alcune tra le più prestigiose riviste giuridiche scientifiche online, come Diritto.it, Altalex e Quotidiano Legale. Sul piano professionale, inoltre, sono un amministratore condominiale, iscritto presso il registro nazionale Confedilizia, nonché mediatore civile e commerciale ed arbitro presso la Camera Arbitrale Internazionale. Mi nutre pure la passione per il sociale, la quale è coincisa con l'impegno personale nel mondo dell'associazionismo e in compagini politiche, sempre e comunque, a sostegno del bene comune come propria stella polare. Credere sempre, fermarsi mai.
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