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Il fenomeno espresso dalla “irretroattività” nell’evoluzione del diritto oggettivo

La irretroattività delle leggi manifesta un principio basilare che caratterizza il nostro ordinamento giuridico; in tal senso, però, detto principio va correttamente inteso, poiché vi sono dei casi, nei quali, è viceversa possibile disporre altrimenti a fronte dell’eventuale previsione fissata dal legislatore.

Fare riferimento all’irretroattività, pertanto, significa garantire il rispetto della “certezza del diritto” allo scopo di evitare che situazioni giuridicamente consolidate (cd. rapporti giuridici esauriti), incorrano nel pericolo di procedere ad una ridefinizione successiva degli assetti riguardanti i soggetti coinvolti.

Sono queste le premesse su cui si innesta il principio che esclude la retroattività della legge, la quale costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica, e non soltanto in ambito penale come si potrebbe a priori sostenere. In relazione a tali elementi, dunque, la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 4 del 2024, esprimendosi sulla questione inerente le retribuzioni di anzianità dei dipendenti pubblici, sicché da poter validamente trarre spunto per attualizzare la centralità del principio in esame.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, ciò sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale che stava di converso riconoscendo a tali dipendenti il diritto a conseguire il suddetto beneficio economico ad opera delle amministrazioni di appartenenza.

La sentenza, si legge nel comunicato, “ha innanzitutto chiarito che il controllo di costituzionalità delle leggi retroattive diviene ancor più stringente qualora l’intervento legislativo incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un’amministrazione pubblica, essendo precluso al legislatore di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio“.

Per verificare se l’intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l’esito di giudizi pendenti, la Corte costituzionale è chiamata a svolgere – in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU – uno scrutinio che assicuri una particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo, in considerazione delle tempistiche concrete e modalità dell’intervento del legislatore.

Per il tramite delle motivazioni, ancora, la Corte, ha sostenuto come soltanto imperative ragioni di interesse generale possono giustificare un’ingerenza da parte del legislatore rispetto ai giudizi in corso, e che, i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile.

Nel caso sopracitato, sembrerebbe, non vi siano le necessarie imperative ragioni di interesse generale a giustificazione della legge. Di conseguenza la sua illegittimità costituzionale segue per violazione dei principi della certezza del diritto e dell’equo processo, di cui agli artt. 3, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

La sentenza riafferma e consolida l’esigenza di realizzare una solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU e fra la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo, nell’ottica di un rapporto di “integrazione reciproca”.

Bisogna quindi precisare come il fenomeno giuridico espresso dalla irretroattività si configura quale regola generale alla quale doversi attenere, sebbene si registrino importanti aperture, talora crescenti, a ciò che manifesta invece l’inverarsi dell’eccezione, cioè la retroattività di una norma. A riprova di quanto osservato, dottrina e giurisprudenza, concordano nel ritenere che una norma possa avere valore retroattivo se ciò risponde a un criterio di ragionevolezza e di maggiore giustizia; in tale direzione, ad esempio, sarebbe ragionevole e giusto riconoscere un valore retroattivo a una norma che riconosce pur tardivamente un determinato diritto a una certa categoria di persone.

Discorso a parte e certamente più rigido ai fini dell’interpretazione del principio di cui in parola, vale per le norme penali. La Costituzione a tal proposito – ed essa non può essere derogata, salvo da un’altra norma di pari rango, al contrario della legge ordinaria – prevede quanto di seguito indicato: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

In pratica, questo significa che: le norme penali che comportano un trattamento più sfavorevole a chi ha commesso un reato, basti pensare ad un inasprimento della pena, non possono mai avere efficacia retroattiva; viceversa, le norme di natura penale che comportamento un trattamento giuridico più favorevole, per esempio cancellare un reato, od ancora la riduzione di una pena, assumono sempre un valore di efficacia retroattiva.

Può dunque concludersi, affermando che, con riferimento alla specificità delle norme di diritto penale, in ragione della natura afflittiva che le riguarda, queste ultime, si caratterizzano per l’efficacia retroattiva là dove contengono disposizioni più favorevole nei riguardi di chi ha commesso un reato. Per le altre norme, invece, può aversi efficacia retroattiva solo quando ciò corrisponda a criteri fondati sulla ragionevolezza e maggiore giustizia.

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Sono animato dalla straordinaria passione per il diritto, quest'ultimo inteso come occasione inestimabile di ricerca di giustizia e verità. Sono un legale e mi occupo, altresì, in qualità di docente di insegnamento, consapevole dell'importanza fondamentale di formare ed informare le persone con le quali ho costantemente il privilegio di poter interloquire, investendo, su quei valori alti del convivere umano e civile che, talora, la mediocrità di questo tempo sembra non considerare. Amo la scrittura che si traduce nella capacità di comunicazione e, a tal proposito, vanto collaborazioni con alcune tra le più prestigiose riviste giuridiche scientifiche online, come Diritto.it, Altalex e Quotidiano Legale. Sul piano professionale, inoltre, sono un amministratore condominiale, iscritto presso il registro nazionale Confedilizia, nonché mediatore civile e commerciale ed arbitro presso la Camera Arbitrale Internazionale. Mi nutre pure la passione per il sociale, la quale è coincisa con l'impegno personale nel mondo dell'associazionismo e in compagini politiche, sempre e comunque, a sostegno del bene comune come propria stella polare. Credere sempre, fermarsi mai.
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