A chi appartiene lo Stato?

Uno Stato che si definisce come Stato di un solo gruppo etnico, pur avendo al suo interno altre minoranze cui riconosce la cittadinanza, si pone in una contraddizione insanabile che impedisce di definirlo democratico.
Scrivere in una legge, come fa Israele nella legge fondamentale del 2018 intitolata Israele Stato-Nazione del popolo ebraico, che lo Stato appartiene a uno specifico gruppo (etnico, religioso ecc.), quando nello Stato vivono persone appartenenti ad altri gruppi, significa escludere queste ultime. Significa introdurre una distinzione giuridico-costituzionale tra cittadini appartenenti al gruppo titolare dello Stato e cittadini non appartenenti a tale gruppo. Anche qualora questi ultimi godano di pieni diritti civili e politici, la loro posizione costituzionale non è identica a quella dei membri del gruppo titolare, poiché lo Stato non appartiene anche a loro nello stesso senso. Ne deriva una disuguaglianza originaria che precede la disciplina dei diritti e investe il fondamento stesso della comunità politica, cioè dell’eguale appartenenza ad essa di tutti i cittadini.
Questa conclusione discende da una concezione civica della democrazia, secondo cui il demos coincide con l’insieme dei cittadini, senza distinzioni etniche, religiose o linguistiche. Da questa prospettiva, le discriminazioni concrete, pur gravissime, costituiscono — nella migliore delle ipotesi, costituirebbero — la conseguenza di un problema ancora più radicale: la titolarità dello Stato. Se lo Stato appartiene esclusivamente a un gruppo, tutti gli altri cittadini rimangono estranei al soggetto collettivo nel cui nome lo Stato esiste.
Né varrebbe obiettare che una minoranza potrebbe un giorno diventare maggioranza e modificare la definizione dello Stato a proprio favore. In tal caso, si riprodurrebbe semplicemente la medesima struttura di esclusione, sia pure a ruoli invertiti. In una democrazia autentica, invece, tutti i cittadini sono uguali e non si distinguono in base ad alcun criterio, proprio perché tutti sono titolari, allo stesso modo, della sovranità.
Esistono costituzioni che richiamano un’identità nazionale — come, ad esempio, quella polacca — e una parte della dottrina ritiene che ciò non comprometta il carattere democratico dello Stato, purché siano garantiti l’eguaglianza politica e i diritti fondamentali di tutti i cittadini.
A mio avviso, invece, il rapporto tra questi principi dovrebbe essere rovesciato. L’eguaglianza politica non dovrebbe costituire l’argomento che giustifica la democraticità di uno Stato che si autodefinisce «di alcuni e non di tutti», ma dovrebbe derivare naturalmente dal fatto che la sovranità appartiene indistintamente a tutti i cittadini.
La Costituzione italiana recepisce una concezione pienamente civica della cittadinanza. È cittadino chi appartiene allo Stato secondo le modalità previste dall’ordinamento, per nascita o per naturalizzazione. Coerentemente, l’articolo 1 afferma che «la sovranità appartiene al popolo», non al popolo italiano inteso in senso etnico, religioso o linguistico, bensì al popolo come insieme dei cittadini.
La Costituzione italiana non cancella o ignora le differenze etniche, linguistiche o religiose. Al contrario, le valorizza quando riconosce i diritti inviolabili della persona (art. 2), tutela le minoranze linguistiche (art. 6), garantisce il pluralismo religioso (artt. 7 e 8) e attribuisce il diritto di voto ai cittadini senza alcuna distinzione (art. 48). Tuttavia, la Costituzione evita accuratamente di identificare lo Stato con uno specifico gruppo etno-nazionale. Se lo facesse, il popolo sovrano cesserebbe di coincidere con l’insieme dei cittadini, ma verrebbe ridotto solo a sua una parte. Si introdurrebbe una disuguaglianza originaria incompatibile con una concezione civica della democrazia.
In definitiva, l’eguaglianza giuridica non riguarda soltanto il contenuto dei diritti, ma anche la posizione costituzionale dei cittadini rispetto allo Stato.
Ora, in presenza di un pari richiamo all’identità nazionale, sono disposto a riconoscere come democratici quegli ordinamenti che garantiscono la piena eguaglianza di tutti i cittadini, mentre non vedo come si possano ritenere democratici quelli che realizzano una chiara discriminazione etnico-nazionale. Quest’ultimo è, appunto, il caso di Israele, la cui Legge fondamentale del 2018 definisce l’«autodeterminazione nazionale» come «diritto esclusivo del popolo ebraico» (art. 1, lett. c).