Due parole sul caso Roggero

La vicenda del gioielliere piemontese che il 28 aprile 2021 reagì a una rapina nel proprio negozio sparando a tre rapinatori, due dei quali morirono mentre un terzo rimase ferito, è un tema dibattuto in questi giorni. Il 15 luglio scorso la Cassazione, respingendo il ricorso della difesa, ha reso definitiva la condanna a 14 anni e nove mesi inflitta all’imputato dalla Corte di Assise di Appello di Torino.
Le reazioni sono state varie, sia da parte di politici che di comuni cittadini. Si va da chi ritiene la sentenza “ingiusta” perché eccessiva a chi ha sventolato in Senato cartelli con la scritta “La difesa è sempre legittima!”. Infine, è stata annunciata e depositata dal Sen. Claudio Borghi una proposta di riforma per ampliare ulteriormente l’operatività della legittima difesa.
Qualche osservazione per chiarire la situazione senza entrare in troppi dettagli tecnici.
La legittima difesa (art. 52 del Codice Penale) è una di quelle situazioni in cui un comportamento, che normalmente costituisce reato, diviene non punibile per le particolarità del caso che lo rendono “accettabile” e quindi non sanzionabile.
Le condizioni perché questo accada sono: a) la necessità di difendersi (“difendere un diritto proprio o altrui”), b) da un “pericolo attuale di una difesa ingiusta”, c) sempre che ci sia “proporzione” tra offesa e difesa.
È immediatamente intuitivo che il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa entra in gioco a condizione che ci sia effettivamente necessità di difendersi e, ovviamente, tale necessità non può sussistere se non in presenza di un pericolo attuale. Del resto, il pericolo per definizione o è attuale o non è, perché un pericolo non più attuale o rimane senza conseguenze, uno “scampato pericolo”, o se si avvera si traduce in un danno. In altre parole, la reazione è legittima se è difensiva e tale non può essere se il pericolo è ormai trascorso e non c’è più nulla da difendere.
Appurata l’esistenza di un pericolo attuale, il requisito della proporzionalità va valutato caso per caso con riferimento ai beni giuridici in conflitto e ai mezzi di difesa a disposizione. Facciamo qualche esempio variando su una situazione base in cui qualcuno minaccia di aggredirmi fisicamente e inizia a spingermi. Al fine di fermare l’aggressione decido di 1) reagire con una spinta e un ceffone, o 2) sparare in una gamba all’aggressore.
Ragionevolmente, dovremmo convenire che nel primo caso siamo entro i limiti della legittima difesa mentre nel secondo no, perché pur a parità di beni in conflitto –l’integrità fisica– il mezzo usato nel secondo caso è palesemente eccessivo e realizza una difesa sproporzionata all’offesa. Tuttavia, anche una situazione apparentemente chiara impone un approfondito esame delle peculiari circostanze del caso. Infatti, supponiamo che io sia emofiliaco: per me un urto apparentemente modesto in certe parti del corpo (testa, collo, addome) può comportare un serio rischio di conseguenze gravissime, per cui è necessario che eviti qualsiasi colluttazione. Oppure, supponiamo che io sia molto anziano e gracile, per cui il solo fatto di cadere comporta rischi analoghi. Infine, ipotizziamo che ad “aggredirmi” sia un bambino, che potrei agevolmente fermare tenendogli semplicemente, e delicatamente, le mani. In questo caso, potremmo mettere in discussione l’esistenza stessa del rischio e anche un mero schiaffo sarebbe eccessivo. Si potrebbero immaginare altre varianti.
Bisogna però precisare che se il fatto si svolge in casa della vittima o nel luogo di lavoro (attività commerciale, professionale o imprenditoriale) e l’intrusione si realizza con violenza e minaccia (art. 52, commi 2, 3, e 4 del Codice Penale) la proporzionalità della reazione è presunta dalla legge. In altre parole, la legittima difesa dipenderà solo dall’esistenza di un pericolo attuale, perché in quelle situazioni è la legge che considera sussistente, in ogni caso, la proporzionalità.
Tirando le fila e tornando al nostro esempio, anche se il fatto si svolge in uno dei luoghi e con le modalità sopra descritte, ma l’aggressore dopo avermi spinto, si volta e si allontana rapidamente avviandosi all’uscita, il rischio da attuale si traduce in “scampato pericolo” o in danno consolidato più o meno lieve (un graffio, un piccolo livido ecc.). A questo punto, qualsiasi iniziativa io prenda contro chi mi aveva aggredito non può più qualificarsi come difesa, legittima o meno, ma come offesa o, se si preferisce, vendetta, ritorsione ecc., e la proporzione diventa quindi irrilevante. Insomma, la legittima difesa non è il diritto di punire l’aggressore, ma il diritto di impedire l’offesa.
Il gioielliere condannato si è trovato esattamente in questa situazione. La rapina era certamente una situazione molto pericolosa per lui e i suoi familiari e aveva subito un danno grave, perché i rapinatori si erano impossessati di molti preziosi. Tuttavia, nel giudizio è risultato che i rapinatori erano usciti dal negozio e stavano fuggendo quando lui ha fatto fuoco. I giudici hanno concluso che non vi fosse più un pericolo attuale e, quindi, che non vi fosse spazio per invocare la legittima difesa. Di conseguenza, qualsiasi discorso sulla proporzionalità è diventato irrilevante.
Un ulteriore aspetto. Ci sono situazioni in cui una persona crede erroneamente di doversi difendere da un pericolo attuale che in realtà non esiste. Ad esempio, pensiamo a un amico che non vedo da tempo e che quindi non riconosco immediatamente, che per farmi uno scherzo si lancia contro di me simulando l’aggressione di un rapinatore. Qui il pericolo non esiste, perché il vecchio amico intende concludere lo scherzo con un abbraccio, ma la legge (art. 59 del Codice Penale) prende in considerazione la mia percezione del pericolo. E se, in quella situazione, era ragionevole ritenere l’esistenza di un pericolo in realtà solo apparente, la mia difesa potrà essere ritenuta legittima, nonostante il mio errore. Ci sono altre sfumature ma il senso generale della norma è questo. In linguaggio tecnico si parla di “legittima difesa putativa”.
Un caso divenuto emblematico di una situazione simile fu la morte del famoso calciatore della Lazio, Re Cecconi, avvenuta nel gennaio del 1977 nel corso di una finta rapina in gioielleria. Il gioielliere fu assolto per avere reagito a quello che, senza colpa, aveva ritenuto essere un pericolo reale. Le polemiche sull’episodio non si sono ancora placate (https://www.ilpost.it/2017/01/18/luciano-re-cecconi-morte/).
A quanto pare, i difensori del sig. Roggero hanno tentato di invocare la norma in questione ma i giudici ne hanno escluso l’applicazione, perché non c’erano elementi tali da far ragionevolmente pensare che i rapinatori potessero ritornare sui propri passi e costituire nuovamente un pericolo per il gioielliere, che li aveva inseguiti fuori dal suo negozio.
Un’ultima osservazione sul c.d. progetto Borghi. Un disegno di legge che propone di aggiungere un altro comma all’art. 52 del Codice Penale, secondo cui “In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta.”
È di tutta evidenza, che il centro della proposta sta nel rendere irrilevante l’attualità del pericolo e la natura difensiva della condotta. In altri termini, anche se il pericolo è passato e la condotta perde natura difensiva acquistando caratteri di rivalsa e offesa, la proposta continua formalmente a collocarla nell’ambito dell’art. 52 del Codice Penale, nonostante il venir meno di alcuni dei requisiti tradizionalmente associati alla legittima difesa.
Tornando al caso Roggero, resta da verificare se la sua condotta risulterebbe non punibile in base alla nuova norma. Questa richiede che l’aggressione a mano armata abbia luogo all’interno dell’esercizio commerciale e che la reazione si realizzi nell’immediatezza del fatto. Se il dato temporale è rispettato, proporzione, attualità del pericolo e, quindi, carattere difensivo della condotta diventano irrilevanti.
Seri dubbi di costituzionalità sono stati già sollevati, perché svincolando la proporzione dal pericolo si finisce per ammettere il sacrificio di un bene di valore certamente superiore, come la vita, non per la difesa di un bene di pari livello, ma per il recupero di beni patrimoniali, il cui valore è certamente inferiore al primo. Il che cozza col principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Una simile disciplina potrebbe favorire forme di autotutela incompatibili con il monopolio statuale dell’uso della forza e determinare un significativo ampliamento delle occasioni di ricorso alla violenza privata.
Tuttavia, a mio avviso in un caso come quello in discussione i giudici ben potrebbero scegliere una interpretazione costituzionalizzante, cioè rispettosa della Costituzione, mettendo in relazione inscindibile il dato spaziale e quello temporale e quindi ritenendo la reazione “nell’immediatezza del fatto” non punibile se, e solo se, posta in essere prima che gli aggressori abbiano lasciato il luogo indicato dalla legge. Si pensi a dei delinquenti che aprono la porta di uscita, o chiedono alla vittima di farlo, e si avviano ma non sono ancora usciti sulla via pubblica.
Così interpretata, la norma proposta non gioverebbe al sig. Roggero la cui condotta si è sviluppata tutta al di fuori del suo negozio.