Trust, la forma non basta per ingannare il fisco

“Trust, la forma non basta per ingannare il fisco.”
L’autonomia è solo scritta ma non effettivamente applicabile? Tassati disponente e beneficiario, ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sullo strumento. La sostanza prevale sulla scenografia giuridica.
di Marco Patti
Nel trust, la struttura formale può essere perfezionata in ogni dettaglio, ma non è sufficiente a eludere il fisco. Esiste un principio consolidato per professionisti, famiglie benestanti e imprenditori: in un trust estero non basta progettare una solida impalcatura legale formale, né che in giurisdizione straniera sia visto come ente imponibile indipendente. Se il trust sembra indipendente solo documentalmente, mentre il controllo effettivo rimane presso la persona fisica (disponente o beneficiario, talvolta la stessa), i redditi vengono attribuiti fiscalmente a quest’ultima. Prevale la realtà economica sulla forma legale: decisivi non sono solo i ruoli del trustee, ma chi di fatto guida le scelte e l’allocazione finale dei beni.
La struttura del trust
L’interpello è significativo proprio perché descrive un impianto apparentemente impeccabile. Il trust è irrevocabile, con durata fissa, regolato dal diritto del Delaware e, per la normativa USA, qualificato come complex trust soggetto a tassazione sui redditi con regole proprie.
Il trustee è una società specializzata di un gruppo bancario; lo special advisor è un legale USA privo di vincoli familiari con l’istante; la contribuente ha ceduto i poteri formali di nomina e revoca prima detenuti. Formalmente, appare un trust correttamente impostato.
Il controllo effettivo sui beni
Il fisco, in tema di interposizione, ignora le mere denominazioni e richiama la propria giurisprudenza: rileva il concreto potere del trustee su amministrazione e disposizione dei beni, ovvero il vero trasferimento patrimoniale dal disponente o beneficiario. Se tale autorità resta in tutto o in parte influenzata dal soggetto coinvolto, o se il trustee è vincolato dalla sua direttiva, il trust decade come centro autonomo di imputazione e si configura come simulazione.
Si tratta di un esame sostanziale, non superficiale: il trust è valido fiscalmente solo con un distacco reale dei beni e un gestore indipendente da istruzioni esterne.
La risposta n. 81/2026 segna il punto chiave: pur rinunciando a ruoli formali passati, la contribuente mantiene una “notevole” influenza sui beni, emersa dall’atto costitutivo nonostante il restyling giuridico.
Influenza tramite nomina destinatari
Fondamentale è la clausola che assegna all’istante il potere di designare i beneficiari finali del capitale residuo e dei redditi accumulati, via testamento o contratto fiduciario revocabile (irrevocabile post mortem). Sembra un mero aspetto ereditario, ma fiscalmente indica un controllo riservato sul destino economico dei beni. Così, il trustee manca della piena indipendenza tipica di un trust autentico, con la gestione sostanzialmente pilotata da dietro le scene.

La conclusione
Le variazioni statutarie non eliminano l’influenza residua che vincola il trustee alla volontà della contribuente; manca lo spossessamento effettivo, qualificando il trust come interposto. Questo demolisce l’illusione che complessità strutturale garantisca validità fiscale: il diritto tributario privilegia l’essenza economica e il reale decisore per l’imposizione.
Le conseguenze pratiche
Dal periodo d’imposta del trasferimento residenza in Italia, l’istante dichiara i redditi del trust, assolve il monitoraggio fiscale e paga Ivie e Ivafe su beni e attivi esteri collegati. Il trust perde efficacia come entità schermante, diventando fiscalmente trasparente verso di lei. L’avvertimento è chiaro: l’autonomia va provata con i fatti, non solo con gli atti.
L’evoluzione normativa
La risposta 81/2026 del 18 marzo 2026 continua una prassi affinata dall’Agenzia: inquadramento del trust, contrasto agli abusi, adeguamento a norme e sentenze.
Riconoscimento soggettività
La circolare 48/E del 6 agosto 2007 introduce il trust come soggetto Ires, definendo trust opaco, trasparente o misto, con regole su reddito, dichiarazioni, residenza e indirette. È la fase di legittimazione formale.
Controllo genuinità
La circolare 61/E del 27 dicembre 2010 sposta l’attenzione sulla validità sostanziale: beneficiario individuato deve avere pretesa concreta sul reddito; irrilevanti trust interposti con trustee eterodiretto o poteri limitati dal disponente.
Opachi e trasparenti
La circolare 34/E del 20 ottobre 2022 consolida il quadro post-riforme e giurisprudenza: per imposte dirette, interposizione annulla regole ordinarie di trust opachi/trasparenti, privilegiando l’assetto reale del potere.
La risposta 81/2026 ribadisce il primato della sostanza: si possono variare ruoli, irrevocabilizzare, collocare in ordinamenti favorevoli, ma se la persona fisica trattiene influenza decisiva, lo spossessamento è incompleto e l’autonomia illusoria. Nel tributario, conta chi effettivamente comanda, non le comparse.