Con una partecipazione che ha sfiorato il 59 per cento – la più alta per un referendum confermativo degli ultimi decenni – gli italiani hanno detto No alla riforma costituzionale sulla giustizia. Il 53,7 per cento ha respinto il testo approvato dal Parlamento nell’ottobre scorso, contro il 46,3 per cento dei Sì. Un risultato netto, inequivocabile, che blocca definitivamente l’ingresso nella Carta fondamentale delle modifiche volute dal governo Meloni e dal ministro Nordio.
La legge di revisione costituzionale – intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” – non entrerà in vigore. Gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione restano esattamente come li conosciamo dal 1948, con le integrazioni e le riforme successive che non toccavano il nucleo dell’assetto della magistratura. Niente separazione delle carriere, niente doppio Consiglio Superiore della Magistratura, niente Alta Corte disciplinare, niente sorteggio per i componenti laici. Tutto rimane com’era.
Questo articolo non racconta ciò che sarebbe potuto accadere. Racconta ciò che non accadrà e ciò che, invece, continua a essere il pilastro silenzioso del nostro Stato di diritto. Perché, quando il No prevale in un referendum costituzionale, non è solo una bocciatura: è la conferma solenne che il sistema giudiziario italiano – con i suoi equilibri, le sue garanzie, le sue imperfezioni storiche – resta intatto.
Un unico ordine giudiziario, una sola carriera: ciò che non si spezza
Oggi, e domani, e per tutti gli anni a venire finché una nuova maggioranza non riproporrà (e otterrà) una riforma diversa, i magistrati italiani appartengono a un unico ordine. Non esistono “magistrati giudicanti” e “magistrati requirenti” come due caste separate. Esiste un solo concorso nazionale, un solo percorso formativo presso la Scuola Superiore della Magistratura, un solo titolo che permette di accedere alla funzione.
Il giovane laureato in giurisprudenza che supera il concorso entra in ruolo come magistrato. Poi, nei primi dieci anni di carriera e con il trasferimento obbligatorio in altro distretto, può chiedere – una volta sola – di passare dalla funzione requirente (pubblico ministero) a quella giudicante (giudice), o viceversa. È una possibilità che la riforma Cartabia del 2022 ha già ristretto drasticamente e che, con la vittoria del No, rimane esattamente così: limitata, controllata, ma esistente.
Con il Sì sarebbe cambiato tutto. Due concorsi distinti. Due carriere incomunicabili. Niente più passaggi. La separazione sarebbe stata scritta nero su bianco nell’articolo 102 della Costituzione: «I magistrati giudicanti e i magistrati requirenti appartengono a distinte carriere». Quel comma non viene modificato. Il ponte tra accusa e giudizio – quel ponte che tanti giuristi considerano garanzia di equilibrio e che altri ritenevano fonte di inquinamento – resta in piedi.
Per il cittadino che entra in un’aula di tribunale questo significa che il pubblico ministero e il giudice che decide la sua causa hanno alle spalle lo stesso concorso, la stessa formazione, la stessa cultura giuridica. Non due mondi paralleli, ma due funzioni all’interno dello stesso corpo. È così dal dopoguerra. E così rimarrà.
Il CSM unico: il cuore dell’autogoverno che non si sdoppia
Il Consiglio Superiore della Magistratura resta uno solo. Non due: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. L’articolo 104 della Costituzione non viene toccato. Il Presidente della Repubblica continua a presiederlo, il Primo Presidente della Cassazione è membro di diritto, i due terzi dei componenti sono magistrati eletti dai colleghi, il terzo restante sono professori universitari e avvocati scelti dal Parlamento.
Niente sorteggio. La riforma avrebbe sostituito l’elezione parlamentare dei laici con un’estrazione a sorte da un elenco predisposto dalle Camere. Sarebbe stata una rivoluzione copernicana: addio al peso politico (reale o percepito) nella scelta dei “garanti esterni”, benvenuta casualità. Non accade. Il meccanismo di selezione resta quello attuale, con tutti i suoi difetti e le sue virtù che il dibattito degli ultimi mesi ha portato alla luce.
Due CSM avrebbero significato anche due criteri di valutazione, due politiche di assegnazione degli incarichi direttivi, due culture organizzative. Oggi – e domani – il CSM unico decide trasferimenti, promozioni, incarichi semidirettivi e direttivi per tutti i magistrati, requirenti e giudicanti. La responsabilità è concentrata, la trasparenza (almeno sulla carta) è una sola. Il No ha preservato questa unità.
La disciplina: niente Alta Corte, resta tutto al CSM
L’articolo 105 non cambia. La funzione disciplinare sui magistrati continua a essere esercitata dal Consiglio Superiore della Magistratura, attraverso le sue sezioni disciplinari. Non viene istituita alcuna “Alta Corte disciplinare” composta in parte da membri estratti a sorte e presieduta da un magistrato di Cassazione.
La riforma avrebbe sottratto al CSM il potere di giudicare i propri colleghi per condotte illecite, spostandolo su un organismo nuovo, formalmente più “terzo”. Con il No questo passaggio non avviene. Il sistema disciplinare resta quello che ha prodotto, negli anni, le note vicende di Palamara o di altri scandali, ma anche le assoluzioni e le condanne che hanno segnato la vita interna della magistratura. Imperfetto, criticato, ma identico a se stesso.
Gli altri articoli intatti: nomina, status, ordinamento
L’articolo 106 terzo comma (sulle nomine dei magistrati di Cassazione) resta invariato: continuano a valere le regole attuali di progressione per anzianità e merito. L’articolo 107 primo comma mantiene la garanzia di inamovibilità. L’articolo 110 conserva al Ministro della Giustizia l’organizzazione degli uffici, senza intaccare l’indipendenza interna. L’articolo 87 decimo comma (sulla presidenza dei nuovi organi) non viene mai attivato perché gli organi nuovi non nascono.
In sintesi: ogni singola modifica costituzionale pensata per “modernizzare” l’ordinamento giudiziario – dal sorteggio alla separazione, dall’Alta Corte al doppio autogoverno – è stata respinta. La Costituzione del 1948, con le sue 139 parole dedicate alla magistratura, rimane lettera viva.
Ciò che resta uguale per i cittadini, per i processi, per la società
Per l’imputato, per la parte civile, per la vittima: nulla cambia nella dinamica del processo. Il pubblico ministero continua a condurre le indagini e a sostenere l’accusa davanti a un giudice che ha la stessa estrazione professionale. Il principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost., intatto) resta ancorato a un’unica magistratura. Le regole sulla custodia cautelare, sulle intercettazioni, sulle misure alternative – tutte disciplinate da leggi ordinarie – non subiscono contraccolpi costituzionali.
Per gli avvocati: il contraddittorio avviene con gli stessi protagonisti di sempre. Nessuna “professionalizzazione” forzata dell’accusa o del giudizio che avrebbe potuto alterare gli equilibri dialettici.
Per la politica: il governo Meloni ha incassato una sconfitta chiara ma, come ha dichiarato la stessa presidente del Consiglio, «rispettiamo la decisione degli italiani e andiamo avanti». Il referendum confermativo non ha effetti sulla tenuta dell’esecutivo. La riforma è morta, ma l’attività legislativa ordinaria sulla giustizia (riforma del processo penale, digitalizzazione, organici) può proseguire. E il prossimo Parlamento, nel 2027 o dopo, potrà sempre riprovarci con una nuova proposta.
Il senso profondo di un No che non è solo rifiuto
Il No di ieri non è un voto contro la giustizia efficiente o contro la lotta alla corruzione. È un voto per la continuità di un modello che, pur tra mille critiche, ha garantito per settantotto anni l’indipendenza della magistratura come potere autonomo. È la conferma che gli italiani, quando chiamati a modificare la Carta, preferiscono conservare l’unità dell’ordine giudiziario piuttosto che frammentarlo in nome di una separazione teorica.
La Costituzione rimane così com’è. Il CSM unico continua a governare la magistratura tutta intera. Le carriere restano unificabili entro limiti ragionevoli. La disciplina resta interna. Il sorteggio non entra nella nostra storia repubblicana. L’Alta Corte disciplinare resta un’idea non realizzata.
In un Paese abituato a riforme annunciate e mai compiute, questa volta il “non cambia” è la notizia più importante. La giustizia italiana – con i suoi ritardi, le sue luci e le sue ombre – prosegue il suo cammino senza una cesura costituzionale. Il No ha vinto. E tutto, per ora, resta esattamente come prima.
