Giustizia e Costituzione: il confronto tra norme vigenti e riforma

Per comprendere la portata della riforma sottoposta al giudizio degli elettori nel referendum del 22 e 23 marzo 2026, è utile osservare in modo diretto il confronto tra le disposizioni costituzionali attualmente vigenti e quelle previste dal progetto di revisione.
La legge costituzionale approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 interviene su sette articoli della Costituzione – 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – che disciplinano l’ordinamento della magistratura e il funzionamento degli organi della giurisdizione. (Parte II “Ordinamento della Repubblica”, Titolo IV “La Magistratura” della Costituzione italiana, comprendente gli articoli 101-113).
Le modifiche riguardano principalmente: (1) la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente; (2) la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti; (3) l’introduzione di nuove modalità di selezione dei componenti degli organi di autogoverno; (4) l’istituzione di una Alta Corte disciplinare per i procedimenti disciplinari dei magistrati.
Per agevolare la comprensione delle innovazioni proposte, di seguito viene presentato uno schema sintetico che mette a confronto il contenuto delle norme costituzionali oggi in vigore con le principali modifiche previste dalla riforma.

| COSTITUZIONE | |
| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
| ART. 87 | |
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Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza La presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
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Identici |
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Presiede il Consiglio superiore della magistratura. |
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
«giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente». |
| Può concedere grazia e commutare le pene. | Identici |
| Conferisce le onorificenze della Repubblica. | |
| COSTITUZIONE | |
| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
| ART. 102 | |
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La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del all’amministrazione della giustizia. popolo. |
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
Identici
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| COSTITUZIONE | |
| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
| ART. 104 | |
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La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
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La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
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| COSTITUZIONE | |
| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
| ART. 105 | |
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Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
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Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni. i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
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| COSTITUZIONE | |
| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
| ART. 106 | |
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Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
Identici
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
| COSTITUZIONE | |
| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
| ART. 107 | |
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I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario. |
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Identici
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| COSTITUZIONE | |
| TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
| ART. 110 | |
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Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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| TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE PUBBLICATO IN G.U. 30-10-2025 |
| ART. 8 |
| Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
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Conclusioni
La lettura comparata delle norme costituzionali consente di cogliere con maggiore chiarezza la portata della riforma sottoposta al giudizio degli elettori. Al di là delle diverse posizioni emerse nel dibattito pubblico, il confronto tra il testo vigente della Costituzione e quello risultante dalla revisione proposta invita a un esercizio di consapevolezza civica, fondato su una lettura attenta delle disposizioni e sulla capacità di interpretarne il significato nel quadro più ampio dell’ordinamento democratico.
Il referendum rappresenta, infatti, uno degli strumenti più significativi della democrazia partecipativa. Attraverso il voto, ogni cittadino è chiamato a esprimere una valutazione su scelte che incidono sull’assetto istituzionale dello Stato e sull’equilibrio tra i poteri pubblici. In questo senso, il confronto informato e la riflessione critica costituiscono il presupposto necessario per un esercizio pieno e responsabile del diritto di voto.
Al di là delle contrapposizioni tra le ragioni del “Sì” e quelle del “No”, ciò che emerge con forza è l’importanza di una partecipazione consapevole, guidata dalla volontà di contribuire, ciascuno secondo il proprio convincimento, al buon funzionamento delle istituzioni democratiche. Sarà, dunque, la libera determinazione degli elettori italiani, espressa alle urne, a stabilire se la riforma entrerà a far parte dell’architettura costituzionale della Repubblica o se resterà immutato l’assetto vigente.
In ogni caso, il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un passaggio significativo della vita democratica del Paese. Si parla, de facto, di un momento in cui la comunità nazionale è chiamata a esercitare, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, quella sovranità popolare che la Costituzione riconosce come fondamento della Repubblica.