L’inedificabilità nella fascia di 150 metri e la legislazione regionale alla prova della Corte costituzionale

La normativa italiana pone limiti molto severi in ordine all’edificazione nei pressi delle coste per tutelare l’integrità del paesaggio. Pertanto, esistono vincoli stringenti che regolano l’edificazione e il recupero degli immobili nelle aree di prossimità alla battigia, talora con divieti assoluti e scarse eccezioni.
Nel dettaglio, esiste un vincolo paesaggistico nella fascia di trecento metri dalla battigia (ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004), che comporta limitazioni all’edificabilità e richiede autorizzazioni paesaggistiche molto rigide. In aderenza, dunque, le leggi nazionali sul condono, si pensi alle leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003, hanno costantemente escluso la possibilità di sanare abusi edilizi realizzati in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, tra cui le fasce costiere protette.
In Sicilia, il vincolo di non edificabilità assoluta risulta addirittura più stringente, nella fascia di 150 metri dalla battigia, ed è sancito dall’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976. Sebbene il vincolo dei 150 metri dalla battigia sia stato introdotto dalla legge regionale siciliana già nel 1976, per anni si è discusso sulla sua immediata efficacia nei confronti dei privati. Infatti, numerosi sostenevano che il vincolo valesse solo dopo che fosse stato recepito nei piani urbanistici comunali e non automaticamente dall’entrata in vigore nel 1976.
Questi dubbi hanno portato a molti contenziosi: alcuni cittadini hanno chiesto il condono per immobili costruiti entro i 150 metri dal mare tra il 1976 e gli anni Ottanta, sostenendo che, in assenza di recepimento comunale, il vincolo non fosse ancora efficace per loro.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale, chiedendo se fosse legittimo applicare retroattivamente ai privati il vincolo di inedificabilità, anche per le costruzioni realizzate prima che i comuni lo inserissero nei propri strumenti urbanistici.
In particolare, il CGARS ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 2, c. 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991 e, in via subordinata, gli artt. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato per la Sicilia.
Le questioni sono sorte nell’ambito di giudizi relativi a ricorsi contro i provvedimenti comunali che avevano negato il condono edilizio per opere realizzate senza titolo abilitativo e a meno di 150 metri dalla battigia, successivamente al 31 dicembre 1976 e fino al 1° ottobre del 1983.
Il CGARS ha sostenuto che la norma regionale del 1991, attribuendo efficacia retroattiva al vincolo di inedificabilità anche nei confronti dei privati, violerebbe diversi principi costituzionali, tra cui: l’art. 3 Costituzione per irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché la norma imporrebbe un vincolo retroattivamente, anche quando i comuni non lo avevano ancora recepito nei propri strumenti urbanistici; l’art. 42 Costituzione per lesione del diritto di proprietà, in quanto la retroattività del vincolo limiterebbe i diritti dei proprietari; l’art. 25, secondo comma, Cost. per violazione del principio di legalità in materia penale, poiché la retroattività della norma inciderebbe sull’estinzione dei reati edilizi già verificatasi.
La Regione Siciliana e le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che il vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 metri era già previsto dalla legge regionale del 1976 e doveva ritenersi immediatamente efficace anche per i privati, indipendentemente dall’inserimento negli strumenti urbanistici. Con ciò, la norma introdotta nel 1991, avrebbe soltanto chiarito una situazione precedentemente disciplinata, rafforzando la tutela del territorio e delle coste.
Inoltre, è stato ribadito che la legislazione regionale sulla sanatoria edilizia ha sempre escluso dal condono le opere realizzate in violazione del vincolo dei 150 metri dalla battigia, salvo specifiche eccezioni per opere iniziate prima dell’entrata in vigore della legge del 1976.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, affermando che il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, introdotto dalla legge regionale siciliana del 1976, era immediatamente efficace anche per i privati, senza necessità di ulteriori recepimenti all’interno degli strumenti urbanistici comunali.
La Corte ha chiarito, in sintesi, che la norma del 1991 non ha introdotto un vincolo nuovo o retroattivo, ma ha confermato e reso esplicito quanto già previsto dalla legge del 1976, perché: l’art. 2, c. 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991 ha chiarito che le disposizioni dell’art. 15 della legge n. 78/1976 “devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati” e “prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”.
A riprova, la Consulta, ha ritenuto quindi legittima questa interpretazione, riconoscendo che il vincolo dei 150 metri non era solo un obbligo per i Comuni di inserire il limite nei piani urbanistici, bensì un divieto che si applicava subito e direttamente anche ai privati, senza la necessità di ulteriori atti amministrativi.
La Corte ha, quindi, stabilito che la disciplina regionale è conforme ai principi costituzionali e che il divieto di edificazione e di condono nella fascia di 150 metri dalla battigia risponde a esigenze di tutela del territorio e dell’ambiente.
In sintesi, la sentenza conferma che in Sicilia, nella fascia di 150 metri dal mare, non si può né costruire né condonare opere abusive, salvo rare eccezioni. La normativa regionale è ritenuta costituzionalmente legittima.