Il diritto allo sciopero nell’art. 40 Cost. e le sue regole di legittimazione istituzionale e popolare

Lo sciopero generale di venerdì 12 dicembre indetto dalla CGIL in tutti i settori pubblici e privati, tra cui trasporti, sanità e scuola, suggerisce l’opportunità di richiamare il significato che risiede all’interno di detto diritto di rilievo costituzionale. Infatti, la “Carta” delinea i punti qualificanti sui quali si innerva il diritto allo sciopero e il suo esercizio.
Fatte salve queste premesse – che saranno riprese – nel corso della giornata verranno organizzate manifestazioni e cortei per protestare contro la legge di bilancio, ovvero il provvedimento con cui viene stabilità la modalità di spesa delle finanze pubbliche a disposizione per l’anno seguente, presentata dal governo e, attualmente, in discussione in parlamento.
La protesta di cui si parla, trova riparo all’ombra dell’art. 40, che lo riconosce come diritto fondamentale, ma ne demanda la regolamentazione alle leggi, bilanciandolo con altri diritti costituzionali.
Dalla norma suddetta, in vero, i principi cardine sono: lo sciopero è un diritto individuale esercitato collettivamente; uno strumento di lotta sindacale, non punibile, ma con la previsione di limiti puntuali specie nei servizi pubblici essenziali (si veda legge n. 146/1990), dove è necessario garantire la continuità di servizi vitali come sanità, trasporti e sicurezza, con preavvisi e servizi minimi essenziali.
In quest’ottica, per il trasporto ferroviario il sindacato ha indetto lo sciopero per tutta la giornata di venerdì fino alle 21 (Italo e Trenitalia hanno comunque fasce orarie con treni garantiti). Di contro, per quanto riguarda il trasporto locale le singole aziende hanno regole diverse, consultabili sui singoli siti istituzionali.
Restano fuori dallo sciopero il personale del ministero della Giustizia, quello del trasporto aereo e il personale dei servizi di igiene ambientale (quello che si occupa per esempio di raccolta di rifiuti o dello spazzamento delle strade).
Alla base dello sciopero vi è pertanto, secondo la CGIL, la versione attuale della legge di bilancio perché a parere di essa trascura una serie di ambiti fondamentali, come la sanità, l’istruzione, la scuola, le pensioni e le politiche abitative, a vantaggio delle spese militari e delle fasce della popolazione più ricche, che a suo dire andrebbero maggiormente tassate, e senza contrastare in maniera sufficientemente efficace l’evasione fiscale.
In ogni caso, affinché operi la liceità del diritto di sciopero, la normativa a cui serve fare rinvio, prevede che le parti prima di proclamare uno sciopero, devono attivare le cosiddette procedure di raffreddamento e di conciliazione, finalizzate a una composizione pacifica del conflitto e previste dai contratti collettivi.
Ove non si intendano adottare le procedure previste da tali contratti, devono essere esperite dinanzi a una figura terza – si pensi al Prefetto, od ancora al Ministro del Lavoro – a seconda della natura del conflitto in essere.
Soltanto a posteriori, espletate regolarmente siffatte procedure, i soggetti possono proclamare lo sciopero. Deve esserci dunque una formale proclamazione, all’atto della quale devono essere comunicati per iscritto, col rispetto di un termine minimo di preavviso di dieci giorni rispetto alla data prevista per l’azione, la durata, le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell’astensione collettiva del lavoro.
Il preavviso di almeno cinque giorni è finalizzato al rispetto degli obblighi di predisporre le misure indispensabili, tenute a garantire l’utenza, nonché comunicare tempestivamente l’elenco dei servizi garantiti. L’eventuale revoca spontanea dello sciopero, dopo che vi è già stata l’informazione all’utenza rappresenta una forma sleale di azione sindacale, da valutate in capo alla Commissione per l’eventuale irrogazione delle sanzioni previste.
Dettagliatamente da alcune delibere della Commissione di garanzia, procedono due regole: la “rarefazione soggettiva”, secondo cui un sindacato che proclama uno sciopero non può proclamare un successivo sciopero nell’ambito del medesimo servizio, se non dopo che sia trascorsa una finestra temporale minima dalla effettuazione del precedente; la “rarefazione oggettiva” per la quale gli scioperi proclamati in un servizio devono risultare distanziati da un lasso di tempo, a prescindere dal soggetto procedente con l’iniziativa dello sciopero.
Alla luce di quanto si afferma, quindi, si palesa la presenza di un diritto “multilivello” per la sua capacità di intercettare aspetti individuali e collettivi nei settori privati e pubblici più disparati, pur con riverberi di diversa natura a seconda delle caratteristiche del conflitto e dal clima generale in cui lo sciopero risulta inserito.
Per tali ragioni, si configura nello sciopero una materia complessa che si articola per la individuazione di una disciplina ordinaria che, nel rispetto del dettato costituzionale, provvede a regolamentare il diritto di sciopero per salvaguardare le tutele collocato alla base di esso, neutralizzando, però, l’inverarsi di possibili abusi e soprusi che potrebbero scaturire da interessi pretestuosi o di parte.