La separazione delle carriere: una riforma costituzionale utile o soltanto ideologica?

A proposito di giustizia un interrogativo sorge spontaneo: è questa la riforma di cui si ha bisogno per migliorare l’amministrazione del settore della giustizia a beneficio dei cittadini? Appare inevitabile come la presenza di visioni ideologiche, talora aprioristiche, rischino di inquinare il dibattito in ordine alla vera funzione a cui a una riforma dovrebbe risultare preordinata: l’inverarsi di un progredire del settore effettivamente in sofferenza. Pertanto, non si discute sull’opportunità di intervenire, bensì sulle modalità attraverso cui si intende realizzare siffatte intenzioni non esente da criticità.
Da tali premesse, si giunge, quindi, al tema della separazione delle carriere, perseguita per via costituzionale, che rivela possibili pericoli inerenti l’indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici nel loro ruolo di interpreti della legge, in termini conformi a Costituzione e trattati internazionali.
L’analisi prospettica dei pericoli, posti alla base della separazione delle carriere, dovrebbe mettere sull’allerta i cultori del diritto penale liberale, molti dei quali palesano un’ideologia separatista insensibile all’esigenza di inquadrare la riforma nel contesto più generale della progressiva verticalizzazione dei rapporti tra istituzioni democratiche, insofferente ai bilanciamenti dei poteri che fondano la Carta costituzionale.
Pur semplificando, si omette di ribadire la necessaria terzietà del giudice che continua a rappresentare un pilastro cardine dell’intero sistema, in cui il pubblico ministero – pur essendo parimenti un magistrato – rimane soggetto del processo penale distinto per funzioni senza un’effettiva commistione con la magistratura giudicante.
Per semplificare le loro argomentazioni, gli epigoni della riforma hanno elaborato molteplici metafore al fine di offrire una rappresentazione dei rapporti correnti tra i protagonisti del processo penale. Si va dalla geometria del triangolo isoscele che vede il giudice collocato al vertice alto con il pubblico ministero e il difensore ai vertici bassi, a quella del giudice nelle vesti di arbitro della partita giocata da pubblico ministero e difensori. Questa e le altre analoghe metafore, in verità, offrono soltanto una rappresentazione generale dei rapporti processuali.
Il pubblico ministero, infatti, non è una parte agonista del processo, perché non ha un interesse predeterminato alla sua definizione; nonostante abbia esercitato l’azione penale, l’unico suo interesse è quello volto all’accertamento della verità, mettendo in verifica la sua ipotesi accusatoria, secondo le regole processuali vigenti.
Il pubblico ministero potrebbe decidere deliberatamente di fare “autogol”, chiedendo l’assoluzione se si convincesse che il processo non abbia accertato la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio; oppure potrebbe scegliere di non contrastare, in una determinata zona del campo processuale, le iniziative del difensore, consapevole che quest’ultimo detiene la capacità dimostrativa di fatti, utili all’accertamento della verità, che è bene entrino nella conoscenza del giudizio sotto la vigilanza del contraddittorio.
Questo per dire che, il pubblico ministero non gode di un interesse soggettivo che lo orienta verso la vittoria o la sconfitta nel processo, essendo portatore di un interesse pubblico funzionale all’accertamento della verità processuale.
Piuttosto, è evidente come giudice e pubblico ministero perseguano il medesimo fine: l’accertamento della verità. E sono sempre giudice e pubblico ministero i soggetti processuali chiamati a organizzare e gestire i propri compiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo, impedendo il decorrere del termine di prescrizione o quello di improcedibilità dell’azione penale per decorso del tempo fissato dalla legge.
Se, dunque, giudice e pubblico ministero sono animati dallo stesso obiettivo – l’accertamento della verità processuale in tempi ragionevoli – si comprende perché condividono una comune cultura della giurisdizione; sono selezionati con un concorso unico; svolgono una formazione comune; sono sottoposti a verifiche di professionalità in cui la valutazione è svolta reciprocamente; sono sottoposti a un regime identico in ordine alle incompatibilità sono sottoposti a un regime omologo in ordine ai doveri di astensione quale riflesso dell’imparzialità necessaria anche a una parte processuale pubblica, quale è il pubblico ministero.
Le regole descritte, pertanto, esprimono le ragioni del comune sentire dell’appartenenza di giudici e pubblici ministeri alla giurisdizione, che è la più impegnativa prestazione resa dal servizio giustizia, inteso quale bene pubblico comune, a cui contribuiscono anche gli avvocati, ma quali portatori di specifici interessi individuali. Di conseguenza, non è in discussione il bisogno di provvedere con interventi importanti all’interno del settore giustizia, ma, al di fuori di ogni condizionamento di parte, servirebbe chiedersi se, la separazione delle carriere che costituisce uno dei punti cardinali della riforma costituzionale, rappresenti in verità ciò di cui si ha urgente necessità per imprimere un’accelerazione della “macchina” in termini di efficacia ed efficienza per il buon andamento della pubblica amministrazione. I dubbi restano, immutati.
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