La friabilità del territorio e la ricerca di una strategia di contrasto

In Italia sono diverse le caratteristiche che qualificano il nostro Paese, tra queste vi è sicuramente una certa debolezza strutturale sul versante idrogeologico che, seppur con incidenza differente, interessa da nord a sud gli equilibri dell’intera penisola.
Di recente il tema è ritornato di attualità sulla base dello sciame sismico che caratterizza alcune aree della Campania, in particolare Pozzuoli e le zone rientranti nei Campi Flegrei, ponendo in discussione aspetti rilevanti per ciò che riguarda l’aggiornamento dei piani di evacuazione, e tutto quanto risulti necessario per garantire adeguata protezione alle popolazioni ricadenti in detti territori.
In tal senso si sta ancora discutendo presso le aule istituzionali con i rappresentanti dei territori, ma ciò che si intende realizzare, cogliendo l’occasione derivante dai fatti di attualità, è ripercorrere gli ultimi interventi legislativi in materia, per capire cosa si sta facendo e quanto ci si trovi ancora eventualmente distanti da soluzioni di salvaguardia di certo non agevoli.
A tal proposito il decreto semplificazioni (DL 77/2021, convertito in legge n.108/2021), all’art.36-ter, prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico (compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR) sono qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario.
Più in particolare, la norma sopracitata provvede ad introdurre alcune misure di tipo pratico, attraverso le quali tentare di superare un certo immobilismo in materia, assai grave e prolungato nel tempo, in un Paese nel quale larghe porzioni di territorio risultano esposte a rischi di siffatta natura.
Si inizia con il concepimento di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, i quali dispongono di competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di competenze in ordine agli interventi da compiersi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Il decreto poi continua con la regolamentazione dellamanutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici.
Altrettanto interessante si manifesta lo snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico – in modifica alle norme sulla espropriazione per pubblica utilità -, nonché le norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico.
Si configura, inoltre, sul piano delle relazioni istituzionali, la previsione di un obbligo per il Ministro della transizione ecologica (MiTE) a trasmettere una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l’indicazione degli interventi di competenza dei Commissari e il loro stato di attuazione.
Quanto si afferma si inserisce sulla scia del DPCM adottato nel mese di febbraio del 2019, con cui si elaborò la presenza di un “Piano” finalizzato a perseguire la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l’assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti.
Il piano di cui sopra, a sua volta, risulta declinato in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare ragioni di sintesi preventive e periodiche, con relative verifiche successive nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’allora Ministero della transizione ecologica guidato da Cingolani annunciò, a tal proposito e per dette finalità, lo stanziamento da parte del MITE (ora MASE) di oltre 240 milioni per più di 130 interventi in tutta Italia.
Nel dettaglio furono ben diciotto i decreti firmati dal ministro della Transizione ecologica, che assegnano le risorse a disposizione del MiTe (ora MASE) per l’anno 2021: quanto ai progetti, il Ministero fece sapere che fu raggiunta l’intesa dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Gli interventi finanziati, infatti, saranno attuabili proprio dai presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di governo e anche dalle Province autonome e le risorse sono in via di trasferimento.
Il Ministero ricorda con l’occasione l’erogazione della maggior parte degli importi: la Lombardia si colloca al primo posto con oltre 32 milioni di euro, seguono il Piemonte (26 milioni circa), il Veneto (22 milioni circa), l’Emilia Romagna (20 milioni circa) e la Sicilia (19 milioni circa).
All’interno del decreto legge n. 152/2021 tra le diverse modifiche in materia ambientale e al Codice Ambiente, spicca anche un riferimento al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Il succitato decreto all’art.16 modifica il decreto Sblocca-Italia (art. 7, c. 2, del dl 133/2014) inserendo una nuova previsione sul Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in base al quale, esso può essere adottato anche “per stralci”, dietro uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica (previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori), e corredato dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio.
Inoltre, gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP) e, il monitoraggio del Piano e degli interventi, viene effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e con relativa classificazione degli interventi sotto la voce “MITE – Mitigazione del rischio idrogeologico“.