La più alta tutela internazionale del diritto all’istruzione come volano per le future generazioni

L’istruzione costituisce un diritto la cui dimensione non si esaurisce nella sfera del singolo, ma, senza dubbio, si estende rivestendo valore di diritto sociale, perché impone al potere pubblico di garantire a tutti l’accesso ad un sistema scolastico adeguato. Allo stesso tempo, tuttavia, si mostra anche come diritto di libertà, perché riconosce a ciascuno la possibilità di formare le proprie convinzioni, impedendo quindi l’indottrinamento di stampo totalitario.
Il richiamo ai totalitarismi è utile anche per affrontare un altro aspetto: cioè quali sono le caratteristiche che presenta l’istruzione come diritto meritevole di tutela. Se non ci si pone questo problema, si finisce per far rientrare nel “right to education” anche la propaganda scolastica che l’Italia ha conosciuto, ad esempio, durante il fascismo, ma naturalmente così non è.
L’educazione, che il diritto all’istruzione tutela, deve quindi conservare intatte peculiarità imprescindibili per raggiungere i suoi scopi: emerge così la gratuita (almeno quella di base, cioè la primaria), l’obbligatorietà (ancora una volta riferendoci a quella di base), la mancanza di ogni forma di discriminazione e percorsi di qualità; il diritto all’istruzione, infatti, non rimane chiuso in sé stesso, non è autoreferenziale.
Consentendo il pieno sviluppo della persona umana, infatti, permette di realizzare una società più giusta e pacifica, e diventa una spinta per rendere concreti tutti gli altri diritti umani. L’educazione si fa grimaldello di elevazione sociale e di libertà.
Sarebbe altresì riduttivo concepire il diritto all’istruzione come una questione che interessi limitatamene i bambini. Se da un lato, non c’è dubbio che siano loro i primi destinatari e che il tema venga normalmente affrontato proprio dal loro punto di vista, dall’altro, ciò non esclude che questo diritto sia riconosciuto a tutti e non solo ai minori. Tanto è vero che c’è una crescente sensibilità intorno al tema dell’istruzione permanente e della formazione per adulti, soprattutto per chi non ha avuto accesso alla scuola in giovane età.
Il profilo del diritto all’istruzione tratteggiato fin ad ora si ritrova con tutti i suoi caratteri essenziali nei numerosi testi di diritto internazionale che, a partire dal secondo dopoguerra, lo hanno codificato. Una stratificazione di interventi che ha preservato il nocciolo duro e a contribuito a rafforzare l’idea che l’educazione è un diritto umano fondamentale e strategico.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, promulgata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, rappresenta ancora oggi la pietra miliare quando ci si riferisce ai diritti umani e, in tal senso, la tematica riguardante il diritto all’istruzione è presente all’articolo 26, secondo cui ciascun individuo ha diritto ad essere istruito.
La norma suindicata possiede l’insieme di quegli elementi che caratterizzano questo diritto, riconosciuto a “ogni individuo”. Emergono i concetti di obbligatorietà e gratuità, ma sussiste pure il dovere per gli Stati di rendere l’istruzione accessibile a tutti, così come è rinvenibile la finalizzazione dell’educazione verso la costruzione di un futuro migliore, per sé e per il mondo in cui si vive.
Qualche anno più tardi, nel 1966, il diritto all’istruzione è tra i protagonisti del Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, sorto quantunque in seno alle Nazioni Unite. Stavolta gli vengono dedicati due articoli, rispettivamente i numeri 13 e 14. Con il primo si prosegue qualificando l’istruzione primaria come obbligatoria e gratuita, e i livelli successi come accessibili per tutti. Al concetto di accessibilità viene data concretezza con un elenco di possibili strumenti: numero e la formazione dei docenti, infrastrutture, borse di studio. Inoltre, ai commi 2 e 3, si affronta espressamente il tema della libertà educativa, sia dal punto di vista dei genitori che da quello degli istituti privati. In entrambe i casi, la libertà di educazione è riconosciuta, purché si rispettino le finalità elencate in precedenza e i requisiti minimi stabiliti dallo Stato. L’art. 14, invece, torna sull’importanza che in ogni nazione ci sia una scuola primaria obbligatoria e gratuita e impone agli Stati che ancora ne fossero sprovvisti di attivarsi.
Nel 1989, le Nazioni Unite licenziano un nuovo documento, dedicato esclusivamente ai minori. Si tratta della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, che dedica all’istruzione l’articolo 28. Nella prima parte, il testo, provvede a ribadire quanto di importante fu previsto dalla Dichiarazione universale del 1948 e dal Patto del 1966. Ma per la prima volta, però, viene introdotto un riferimento espresso alla necessità che gli Stati garantiscano piani di orientamento formativo per tutti e attuino politiche di contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico.
A tutto questo si introduce, ancora per la per la prima volta, il riconoscimento di dignità del fanciullo, intesa come argine alla disciplina scolastica che, pur apparendo un elemento marginali, non lo è affatto. Basti pensare che, a riprova di quanto detto, prima della formulazione di questo articolo, condotte disciplinari aberranti potevano essere condannate solo se sfociavano nella tortura o nel trattamento disumano.
Ultima tappa di questo excursus sul valore universale del diritto all’istruzione è l’Agenda 2030, un documento con cui i 193 Stati che fanno parte dell’ONU, si sono impegnati a realizzare obiettivi concreti di sviluppo sostenibile, entro il 2030.
La tutela internazionale del diritto all’istruzione non si ferma al livello universale ma da questo passa anche a quello regionale (Europa, Africa, Asia, etc.), per poi penetrare nelle Carte costituzionali inerenti i singoli Stati. La sua fisionomia, tuttavia, varia realmente di poco, visto il consolidamento avvenuto negli anni. Ne è un esempio l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nota anche come Carta di Nizza dal nome della città francese dove venne firmata nel 2000.
L’ultimo livello, quello più vicino, è quello nazionale. All’istruzione e alla formazione la Costituzione, in Italia, dedica due articoli distinti: il 33 e il 34. Una scelta interessante, soprattutto perché ricollega concretezza alle due facce con cui tale diritto si configura.
L’art. 33 Cost. si divide essenzialmente in due parti e, dopo l’enunciazione del principio cardine (l’insegnamento è libero), i Padri costituenti si sono preoccupati di fissare subito alcuni paletti, a tutela dello Stato. La possibilità, riconosciuta ai privati, di istituire delle scuole non deve gravare sulle casse pubbliche. D’altra parte, la Repubblica si impegna a garantire l’esistenza di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Il vero e proprio diritto allo studio, però, è codificato nel successivo articolo 34 della Costituzione. In esso, si ricalca l’impostazione generale seguita a livello internazionale ed europeo, con l’aggiunta di qualche dettaglio che si potrebbe definire di ordine pratico. Vengono poi elencati gli strumenti operativi con cui lo Stato si impegna a garantire agli studenti meritevoli, che provengono da famiglia non abbienti, la possibilità di accedere ai livelli di istruzione più alti, mediante borse di studio e assegni familiari che, acquisiscono, un ruolo di forza per tentare di spingere verso l’alto l’ascensore sociale.