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Intervento armato a Gaza?

Lunedì 18 agosto a Istanbul, il Tribunale per Gaza ha invocato un intervento armato sotto egida ONU per fermare il genocidio in corso ad opera degli israeliani1. È lecito chiedersi quanto ciò sia a) possibile sul piano tecnico-giuridico, e b) praticamente realizzabile.

Secondo la Carta ONU l’uso della forza nelle relazioni internazionali2 è proibito, con la sola eccezione dell’autotutela individuale o collettiva. La decisione di ricorrere all’uso della forza armata a tutela della pace3 spetta esclusivamente al Consiglio di Sicurezza (artt. 39/44 dello Statuto ONU), dove ciascuno dei cinque membri permanenti può impedire l’approvazione di qualsiasi decisione esprimendo un voto contrario (“potere di veto” –art. 27.3 della Carta).

Nel caso di Israele, del genocidio e degli altri crimini che sta commettendo, il sistematico voto contrario degli USA ha impedito al Consiglio di adottare decisioni di condanna e misure di qualsiasi tipo4.

Con la Risoluzione n. 377 del 3 novembre del 1950, nota come “Uniting for Peace”, l’Assemblea Generale ha affermato il proprio potere, in caso di “stallo” del Consiglio di Sicurezza, di raccomandare agli Stati membri misure collettive, compreso l’uso della forza armata, quando necessario al fine di mantenere o ripristinare sicurezza e pace internazionale. Purtroppo, tale risoluzione, occasionata dalla guerra di Corea, al momento non trova riscontro nella Carta ONU e, soprattutto, non ha dato vita ad alcuna prassi.

Una risoluzione, pur auspicabile, che suggerisse misure coercitive anche militari contro Israele, potrebbe, forse, essere discussa e magari approvata a maggioranza dall’Assemblea Generale, ma, pur avendo un indubbio peso politico, non sarebbe vincolante per gli Stati. Sul piano giuridico l’invocazione del Tribunale per Gaza appare, quindi, non attuabile e, comunque, priva di effetti reali.

Sul piano pratico, una coalizione di Stati disposta a un intervento militare in favore dei palestinesi di Gaza in assenza di un mandato ONU non sarebbe una novità assoluta. Basti pensare alla Seconda Guerra del Golfo contro l’Iraq. Tuttavia, è veramente arduo ipotizzare chi potrebbe portare avanti una simile iniziativa e scendere in campo non solo contro Israele ma anche contro gli USA, entrambi dotati di arma nucleare. L’intervento umanitario richiesto  appare, quindi, assolutamente improbabile, se non impossibile.

Nel caso della Serbia si violò, per ragioni umanitarie e senza mandato ONU, il principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato. Nel caso di Gaza, un analogo intervento, non implicante alcuna ingerenza negli affari interni di Israele, che a Gaza è una potenza occupante, sembra di fatto impossibile.

A che serve, allora, l’appello del Tribunale? Anzitutto, a ribadire l’ipocrisia e l’iniquità del “doppio standard” che permette ai “potenti”, sempre anche “buoni”, di decidere chi bombardare e chi no. Inoltre, a invitare gli Stati all’azione immediata che, se non militare, potrà assumere forme meno drastiche ma comunque efficaci (embargo, sanzioni, isolamento diplomatico, inziative giudiziarie…).

Per finire, vale la pena osservare come da oltre 70 anni Israele continui a “tirare la corda” nella convinzione, avvalorata dal passivo attegiamento degli Stati europei e dall’attivo supporto USA, che questa non possa rompersi. Sarà interessante vedere come Netanyahu&C. affronteranno il problema della Global Sumud Flotilla5. Che un passo falso in questa situazione possa sfilacciare la “corda”?

Riferimenti nel testo dell’articolo:

1)https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-tribunal-calls-for-armed-un-intervention-to-halt-most-lethal-phase-of-genocide-in-gaza/3662472

2)Il c.d. jus ad bellum, cioè il diritto di uno Stato di muovere guerra a un altro.

3)Nei casi di accertata “esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione” e di inadeguatezza delle altre misure decise.

4)Ad eccezione della ris. n. 2728/2024, che chiedeva il cessate il fuoco durante il mese di Ramadan, ma che gli USA, astenutisi, hanno ritenuto non vincolante per il mancato riferimento al capitolo VII della Carta ONU.

5)https://tg24.sky.it/mondo/2025/08/28/global-sumus-flotilla-cosa-e?card=1

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Maurizio Salustro ha maturato 41 anni di esperienza nel settore legale, compresi 31 anni con la magistratura italiana, spaziando dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. Ha presieduto la Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro. Ha svolto un’intensa attività internazionale sia con funzioni esecutive (in Kosovo come Giudice con la Missione ONU - UNMIK e, poi, come Pubblico Ministero per i crimini di guerra con la Missione dell’UE – EULEX; in Guatemala come Capo delle Indagini con la CICIG -Commissione Internazionale contro l’Impunità in Guatemala-, sia nel settore dello sviluppo delle istituzioni (specialmente in Georgia e Iraq). In pensione dall’agosto 2022, si dedica a iniziative di promozione sociale.

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