Tribunale per Gaza e intervento armato

Nel novembre 2024 è stato istituito a Londra il Tribunale per Gaza con il dichiarato obiettivo di bloccare il genocidio perpetrato da Israele nella striscia di Gaza. L’iniziativa è partita da Richard Falk, giurista ed ex relatore speciale dell’ONU per i Territori Palestinesi, il quale è anche presidente dell’istituito tribunale.
Il tribunale, spiega Falk in un’intervista a Il Manifesto*, è stato ideato come un progetto della società civile globale. Israele ha ignorato ripetutamente le decisioni della CIG (Corte Internazionale di Giustizia – un organo dell’ONU) e della CPI (Corte Penale Internazionale), persistendo nei suoi attacchi genocidari
Il tribunale, che sta raccogliendo prove (esperti qualificati e testimoni sopravvissuti) dei crimini commessi da Israele e presenterà le sue conclusioni a una “giuria di coscienza” (esperti legali, scienziati, politici…), non vuol essere un organo giudiziario ma un’istanza di natura etico-morale, dichiaratamente di parte per intervenire sulla crisi umanitaria in atto con azioni di mobilitazione civile, boicottaggio, embargo di armi, ecc. Sull’esempio della guerra in Vietnam e dell’apartheid in Sudafrica.
Falk ritiene che la complicità dei governi democratici europei si spieghi con a) “il senso di colpa per la lunga tradizione di antisemitismo europeo, culminata nell’Olocausto”, b) la visione degli ebrei israeliani, propria della destra europea, come “il baluardo contro il mondo islamico in Medio Oriente” con la funzione di contenerne l’espansione.
Lunedì 18 agosto a Istanbul, il Tribunale per Gaza ha invocato un intervento armato sotto egida ONU per fermare il genocidio in corso ad opera degli israeliani. Gli strumenti giuridici indicati sono:
- la Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU adottata il 3 novembre del 1950 (nota come “Uniting for Peace”) che consentirebbe di aggirare la paralisi del Consiglio di Sicurezza dovuta al veto statunitense;
- la Risoluzione dell’AG ONU 60/1 del 16 settembre 2005 che avrebbe creato l’obbligo della comunità internazionale di proteggere le popolazioni “se i mezzi pacifici dovessero essere inadeguati e le autorità nazionali manifestamente non riescano a proteggere le loro popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l’umanità”.**
Il discorso su questo secondo punto meriterebbe un approfondimento, perché evidentemente richiama il concetto di “intervento umanitario”, in nome del quale, ad esempio, si è intervenuti in Kosovo bombardando la Serbia. Non manca chi definisce la rasponsabilità di proteggere “una sorta di astuzia giuridica che tenta di inserire il diritto di ingerenza nel diritto internazionale”, mentre le interferenze sono respinte fermamente dai principi di tale diritto.***
Comunque sia di ciò, ritorna prepotente la questione del doppio standard: perché si è potuta piegare la Serbia sotto un tappeto di bombe e non si può ipotizzare neppure il lancio di un krapfen (famigerato dolce tedesco) su obiettivi militari della democratica Israele?
Riferimenti nel testo dell’articolo:
*https://ilmanifesto.it/tribunale-gaza-societa-civili-per-fermare-il-genocidio
***S. Cattori, La «responsabilità di proteggere»: la legittimazione dell’ingerenza?, 2010.