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La “separazione delle carriere”. Una riforma discussa che cambia la Costituzione

Costituisce un tema particolarmente attuale e delicato, che accompagna il dibattito politico degli ultimi tempi, la separazione delle carriere. In verità, è un argomento che, occasionalmente ritorna prepotente a farsi spazio, in mezzo a tante opinioni in molti casi divergenti tra coloro che si pongono a favore, e chi, invece, assume posizionamenti opposti. Di certo, si atteggia come questione altamente divisiva che, peraltro, impatta sulle stesse “regole del gioco” costituzionali; quindi, il contesto attualmente basato su schieramenti non facilita la ricerca di un’intesa comune e trasversale.

A tal proposito, sono diverse le norme costituzionali coinvolte da dette modifiche, laddove, l’iter costituzionale già in corso, giungesse definitivamente all’approvazione secondo i crismi di formalità che la Carta prescrive in tali situazioni.

Il ddl costituzionale del Governo è strutturato in otto articoli apportando novelle agli articoli 87, 102, 106, 107 e 100 della Costituzione, con l’integrale sostituzione degli attuali articoli 104 e 105 della Costituzione stessa.

Oggetto del provvedimento è la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno: cioè, Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Rileva, inoltre, l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, alla quale attribuire in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, sia nei confronti dei magistrati giudicanti sia dei magistrati requirenti.

Ora, nel rinnovare l’art. 102 Cost., si specifica che l’ordine giudiziario, di cui viene ribadita l’autonomia e l’indipendenza da ogni ulteriore potere, si compone di magistrati appartenenti alla carriera giudicante e di magistrati appartenenti alla carriera requirente, demandando alle norme sull’ordinamento giudiziario la disciplina delle rispettive carriere.

Mediante l’integrale sostituzione degli artt. 104 e 105 Cost., vengono istituiti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, a ciascuno dei quali spettano, per le rispettive competenze, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati giudicanti o requirenti.

Il capo dello Stato conserva una posizione apicale di garanzia, tenuto conto che, questi, ricoprirà la funzione di presidente di entrambi i Consigli superiori così formatisi.

A riguardo invece della composizione interna, tesa a rivelare gli assetti appartenenti a tali organi, va precisato che, sono membri di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM giudicante e il Procuratore generale della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM requirente.

I restanti membri, invece, sono individuati mediante un’estrazione a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati con almeno quindici anni di esercizio predisposto dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. E’ stabilito, in aggiunta, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dall’organo legislativo suddetto.

Con riguardo al novellato testo di cui all’art. 105 Cost., quest’ultimo si occupa di provvedere all’istituzione di un’Alta Corte avente una precipua funzione disciplinare; essa, quindi, dispone in via esclusiva della titolarità riguardante la giurisdizione disciplinare, nei confronti dei magistrati ordinari sia giudicanti che requirenti. Attualmente, siffatta competenza, viene esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Nella mente del legislatore riformante, inoltre, l’Alta Corte è composta da quindici membri-giudici.

La figura di vertice dell’Alta Corte, che riveste la carica di presidente, è individuata tra i membri nominati dal presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. Inoltre, attraverso la continuazione dell’analisi di base che contraddistingue l’intero articolato, risulta possibile l’impugnazione di sentenze dell’Alta Corte presso l’Alta Corte stessa, sebbene avrà modo di pronunciarsi secondo una composizione diversa rispetto al giudizio di prima cura.

E’ stato parimenti pensato un periodo transitorio di gestione con il relativo concepimento di una normativa transitoria. In tal senso, si prevede il termine di un anno per l’adattamento delle leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare, e si stabilisce che fino all’entrata in vigore di tali disposizioni continuino a osservarsi, nelle stesse materie, le regole operanti alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.

Rimangono aperte le considerazioni recanti l’effettiva utilità della riforma, e soprattutto di questa riforma così concepita dall’attuale esecutivo Meloni. Tuttavia, non resterà che attendere i futuri sviluppi per comprendere, intanto, se essa verrà definitivamente alla luce o, viceversa, la tensione del dibattito in corso produrrà “aggiustamenti” sul versante della direzione in questo momento intrapresa.

 

 

 

 

 

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Mi chiamo Luca Gigliuto e sono animato dalla straordinaria passione per il diritto, quest'ultimo inteso come occasione inestimabile di ricerca di giustizia e verità. Sono un legale e mi occupo, altresì, in qualità di docente di insegnamento, consapevole dell'importanza fondamentale di formare ed informare le persone con le quali ho costantemente il privilegio di poter interloquire, investendo, su quei valori alti del convivere umano e civile che, talora, la mediocrità di questo tempo sembra non considerare. Amo la scrittura che si traduce nella capacità di comunicazione e, a tal proposito, vanto collaborazioni con alcune tra le più prestigiose riviste giuridiche scientifiche online, come Diritto.it, Altalex e Quotidiano Legale. Sul piano professionale, inoltre, sono un amministratore condominiale, iscritto presso il registro nazionale Confedilizia, nonché mediatore civile e commerciale ed arbitro presso la Camera Arbitrale Internazionale. Mi nutre pure la passione per il sociale, la quale è coincisa con l'impegno personale nel mondo dell'associazionismo e in compagini politiche, sempre e comunque, a sostegno del bene comune come propria stella polare. Credere sempre, fermarsi mai.

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