L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi

Sentiamo spesso nei telegiornali parlare di grandi aziende in difficoltà economica che si ritrovano ad essere ammesse ad una particolare procedura concorsuale con la finalità di condurle fuori dalla crisi in cui versano. Tale procedura concorsuale prende il nome di amministrazione straordinaria per le grandi imprese commerciali insolventi, che ha la finalità conservativa del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione della attività imprenditoriale.
Questo è quello che è successo ad esempio con la compagnia di bandiera nazionale Alitalia, che è trovatasi in una situazione di crisi, ed avendo i requisiti della grande impresa in stato di insolvenza, si è ritrovata ad avere avviata la procedura concorsuale di cui sopra. L’amministrazione straordinaria infatti è una procedura concorsuale che si atteggia al contempo come giudiziaria ed amministrativa ed è articolata in due fasi fondamentali: la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte dell’autorità giudiziaria e la successiva ed eventuale apertura della procedura di amministrazione straordinaria vera e propria, eventuale perché subordinata all’accertamento di ciò che viene determinato all’articolo 27 del decreto legislativo 270 del 1999, E c’è che vi siano le concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico dell’attività imprenditoriale.
La competenza a disporre l’apertura e la cessazione della procedura di amministrazione straordinaria e l’autorità giudiziaria, a cui sono riservati anche l’accertamento del passivo e la ripartizione dell’attivo, secondo quelle che sono le norme in tema di fallimento. Attiene invece all’autorità ministeriale, quella dello sviluppo economico, la gestione della procedura che si connota per l’automatica continuazione dell’esercizio dell’impresa insolvente da parte di un soggetto che prende il nome di commissario straordinario.
Ovviamente per potersi determinare una procedura concorsuale come quella dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, vi sono dei requisiti che sono stabiliti dal decreto legislativo 270/99, agli articoli 2 e 27 infatti i requisiti richiesti per questa procedura concorsuale sono: avere un numero di dipendenti non inferiore a 200 dal almeno un anno, avere debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi che provengono da vendite e prestazioni, lo stato di insolvenza è la possibilità di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Tale ultima condizione viene accertata solo dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza proprio perché la procedura è articolata nelle due fasi che sono state anticipate.
La competenza alla dichiarazione dello stato di insolvenza è del Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale che in questi casi procede o d’ufficio o su istanza degli stessi soggetti che sono legittimati a chiedere la dichiarazione di fallimento. La sentenza verrà comunicata e resa pubblica con le stesse modalità che sono previste per la dichiarazione di fallimento; vi sarà inoltre la comunicazione entro tre giorni al ministero dello sviluppo economico.
Infine vi è da considerare quelli che sono gli effetti sull’impresa che si vede applicata la procedura concorsuale; in particolar modo l’imprenditore insolvente conserverà di affidare la gestione dell’impresa al commissario giudiziale con la medesima sentenza dichiarativa che confermerà lo stato di insolvenza oppure con successivo decreto. Sarà solo in tal caso che l’imprenditore perderà l’amministrazione della disponibilità di tutto il suo patrimonio proprio come accade nel fallimento.