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Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in riferimento al contatto sociale

Molto spesso ci si trova nell’ambito di quella che è la responsabilità derivante da illecito ed in particolar modo in quello che è il rapporto tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in situazioni nelle quali il danneggiante pur non essendo vincolato al danneggiato da un rapporto obbligatorio, cioè derivante da un vero e proprio contratto, in via di fatto si trova a lui legato da una relazione che espone quest’ultimo ad un rischio specifico e più intenso rispetto alla generalità dei consociati. In questo senso, secondo quello che è il principio di artifici delle fonti delle obbligazioni, si parlerà di una responsabilità contrattuale che sanziona anche quelle situazioni in cui vi sono dei doveri specifici di protezione che trovano la loro fonte non nel contratto in senso stretto ma bensì in virtù di quello che è un “contatto sociale qualificato”. Viene così a stabilirsi un rapporto di protezione senza obblighi derivanti dalla matrice di stampo contrattuale. Ciò non significa che l’espressione “contatto sociale” non abbia un proprio valore specifico, ma al contrario, allude a un rapporto che è socialmente tipizzato. In virtù di questo rapporto infatti i soggetti coinvolti fanno un obiettivo affidamento in quello che viene considerato un rapporto “qualificato” per l’ordinamento giuridico, dal quale derivano una serie di doveri specifici di comportamento in positivo. Questa tipologia di relazione porta secondo quello che è il nostro ordinamento giuridico ad un “fatto tipico”, con particolare riferimento all’articolo 1173 del codice civile, da cui scaturiscono una serie di obbligazioni in conformità ordinamentale.

Un esempio tipico di queste situazioni è quello del rapporto che si viene ad instaurare tra il paziente ed il medico, il quale è dipendente di una struttura sanitaria, e sul quale viene a gravare, a prescindere dal fatto che vi sia un contratto in essere, un obbligo specifico di cura nei confronti del paziente che viene tutelato dalla nostra Costituzione all’articolo 32 che concerne il diritto fondamentale alla salute. Tale questione a livello giurisprudenziale ha un indubbio rilievo e si attesta ad essere molto delicata. Difatti il medico opera all’interno di una struttura ospedaliera in qualità di dipendente, e di conseguenza esegue le cure necessarie per il paziente nonostante vi sia una mancanza di un accordo negoziale diretto con lo stesso. È evidente allora che la prestazione medica eseguita all’interno della struttura ospedaliera non è l’obbligazione a precedere la prestazione, ma è il momento della prestazione l’origine del rapporto e dell’obbligo della prestazione stessa.

Pertanto si tratta di situazioni in cui la responsabilità del soggetto che si ritrova ad operare nel rapporto che si viene a creare, prescinde da un rapporto contrattuale diretto con l’altro soggetto, ma nonostante questo si avrà una situazione da cui potrà derivare una responsabilità di carattere giuridico nel novero di quelle situazioni che sono in bilico tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, derivanti appunto dal cosiddetto contatto sociale.

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Alessandro Sorace classe 1988, nato a Catania. Giurista, giornalista pubblicista, appassionato di arte, storia ed amante della cultura, del gusto e del buon vivere. Collabora da cinque anni col quotidiano online "Clessidra 2021".
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