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L’importanza sociale della “sussidiarietà” verticale e orizzontale

In questi ultimi decenni è stata sempre più pregnante e fondamentale per il funzionamento della vita associata e dello Stato la sussidiarietà che si è modulata in due direzioni: verticale e orizzontale. Si tratta di un principio e criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative proprio del contesto dell’ordinamentale.

Il concetto di sussidiarietà verticale consiste e si dispiega nella distribuzione di competenze amministrative tra i vari livelli di governo territoriale e ,dunque, dal livello sovranazionale rappresentato dall’Unione Europea agli Stati membri; dal livello degli Stati alle Regioni; poi dal livello subnazionale dagli Stati alle Regioni e alle autonomie locali. Nelle fattispecie gli enti superiori intervengono in via sussidiaria quando gli organismi inferiori  non riescono ad esercitare in modo adeguato un’azione efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per quanto attiene alla sussidiarietà orizzontale, questa si articola nella relazione tra le istituzioni e i cittadini, in cui quest’ultimi si occupano in via sostitutiva dei bisogni collettivi, del bene comune e degli interessi pubblici. Da questo punto di vista sono proprio i cittadini, individualmente ed associati tra loro che si sostituiscono ai pubblici poteri, mentre il livello istituzionale interviene per programmare, coordinare e gestire. L’origine della sussidiarietà si rintraccia nella dottrina ecclesiastica e si ispirava ad encicliche di diversi Papi che avevano enunciato il concetto per cui si riteneva fondamentale il ruolo dei privati e delle comunità minori all’interno del tessuto sociale per mantenere un giusto ordine.  

Nell’ordinamento giuridico italiano la sussidiarietà è stata introdotta dalla l. 59/1997, c.d. Bassanini e poi dalla l. n. 265/1999, confluite nel Testo Unico di ordinamento sugli Enti Locali con l. 267/2000. Successivamente è divenuto un principio costituzionale  con la riforma del titolo V, attraverso la Legge Costituzionale n. 3/2001 che regola il decentramento amministrativo. L’articolazione concreta del principio di sussidiarietà ha trovato poi nella giurisprudenza costituzionale le deroghe alla rigida ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni validando il criterio della dimensione degli interessi.

Bisogna ricordare il valore dell’art. 118, comma 1., Cost., che valorizza e da rilevanza alla sussidiarietà verticale, quando afferma che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (l. cost. n. 12/2004). In questo senso tale norma indica proprio nel Comune l’ente preposto alla competenza amministrativa generale che è l’istituzione/organo del territorio più vicino ai cittadini ed in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività.

Pertanto la sussidiarietà  dovrebbe  limitare i compiti e l’azione dell’organizzazione di governo di livello superiore nei confronti dell’organizzazione di livello inferiore,  laddove  il livello superiore si sostituisce a quello inferiore nel caso in cui quest’ultimo non riesce ad esercitarle con efficacia risolutiva .

C’è stata una sentenza, la l. 303 del 2003 della Consulta che ha ulteriormente specificato le modalità di trasferimento delle funzioni amministrative dal livello inferiore al livello superiore. Tutto ciò deve essere disposto con legge statale trasferendo la funzione amministrativa ed anche quella legislativa correlata. Ad esempio lo Stato quando avoca a sé per sussidiarietà funzioni amministrative che non sono adeguatamente ed efficacemente esercitate da altri livelli in base al principio di legalità deve  disciplinare le funzioni con legge statale. La deroga è legittima quando è “proporzionata”, “ragionevole” e, soprattutto, “concordata” con la regione interessata.

Per quanto riguarda la  sussidiarietà orizzontale ha avuto tutela e riconoscimento nell’art. 2 della l.  265/1999, confluita poi nella l. n. 267/2000 ed infine, nell’art. 118, co. 4, della Costituzione. In base a queste disposizioni Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni posso favorire l’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base di tale principio. L’esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente locale detiene un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione solo qualora le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti in modo più efficiente ed efficace.

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Alessandro Sorace classe 1988, nato a Catania. Giurista, giornalista pubblicista, appassionato di arte, storia ed amante della cultura, del gusto e del buon vivere. Collabora da gennaio 2022 col quotidiano online "Clessidra 2021".

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