I sistemi giuridici di Civil law e Commow law e la tendenza verso un diritto globalizzato

Tradizionalmente in dottrina opera nel campo del diritto internazionale comparato la divisione tra i sistemi giuridici mondiali in due principali famiglie: gli ordinamenti di Civil Law praticati nell’Europa continentale – che discendono direttamente dal diritto romano e dal Codice napoleonico – e quelli di Common Law impiegati nei Paesi anglofoni e, con crescente costanza, in quelli in via di sviluppo.
Più di recente il confronto sull’esigenza di ricavare in Italia un rapporto più elevato tra la tutela delle parti e l’efficienza e l’economicità del sistema ha goduto di rinnovata spinta. La discussione, riaccesa dalla norma contenuta tra le misure sullo sviluppo, segnatamente la legge 80/2005, che abolisce la firma del notaio nei passaggi di proprietà delle auto, si è celermente allargata ai casi di compravendita di un immobile, od ancora per la stipula di un mutuo.
Sulla base di tali evidenze, ritorna in auge, dunque, la questione che inerisce al confronto tra Civil Law e Common Law britannico, ossia un tema largamente affrontato, ma che era rimasto per molto tempo di esclusivo interesse degli addetti ai lavori e degli studiosi di diritto comparato.
I sistemi di Civil Law si ispirano al modello introdotto in Francia nei primi dell’Ottocento con la codificazione napoleonica, la cui peculiarità è quella di basare l’intero sistema giuridico sulla mera fonte legislativa. In tale direzione, tanto il legislatore quanto la legge codificata, rivestono così, il ruolo di cardine del diritto; pertanto, ai giudici e alla giurisprudenza viene demandato il compito “subordinato” di applicare la legge attraverso la sua corretta interpretazione, pur formando un orientamento valido ai fini dell’applicazione del diritto stesso.
Gli ordinamenti di Common Law, tra cui assurgono a modelli di riferimento quello inglese, quello statunitense e, in generale, quelli di tutti i Paesi di matrice anglosassone, di converso, non risultano fondati su un sistema di norme ricomprese nell’ambito di codificazioni, bensì sul principio giurisprudenziale dello stare decisis, ossia sul carattere vincolante del precedente giudiziario. Così procedendo, infatti, la legge diviene fonte normativa di secondo grado, assumendo funzione di mera cornice, all’interno della quale vengono a inserirsi le statuizioni contenute nelle pronunce dei giudici.
Le sopracitate differenze sono idonee a rilevare la presenza di conseguenze in materia di interpretazione dei contratti, là dove l’applicazione più o meno formale del criterio letterale distingue i rispettivi sistemi giuridici in esame. Nei primi, infatti, la fattispecie contrattuale viene ricostruita esclusivamente sulla base del dato letterale, essendo escluso qualsiasi riferimento a criteri extratestuali, salvo quando la mera interpretazione letterale conduca a risultati inaccettabili. Al contrario, nei sistemi di Civil Law, il significato letterale si traduce nella presenza di soltanto uno dei possibili criteri interpretativi ai quali sia possibile ricorrere, ed è comunque da ricollegarsi alla volontà delle parti, pur resa oggettiva attraverso le statuizioni ricomprese all’interno della fattispecie contrattuale posta in essere dalle parti medesime. Il dato letterale diviene, quindi, il criterio principale attraverso cui è possibile risalire alla volontà dei contraenti, ma non il solo, e non per forza bastevole nell’economia generale che caratterizza il contratto da interpretare. E’ agevole poter affermare come ciascuno dei sistemi giuridici, presenta, sia punti di forza che di debolezza.
Il dibattito pone in relazione coloro che sostengono, da una parte, che soltanto i sistemi giuridici di stampo anglosassone siano capaci di tenere in considerazione le nuove esigenze di sviluppo e, dall’altra, quanti ritengono invece, l’impossibilità di trapiantare tout court ordinamenti in contesti differenti da quelli in cui sono stati concepiti e poi progressivamente maturati.
L’utilità più importante che si può ricondurre agli ordinamenti continentali di Civil Law è rappresentato dalla creazione in sede parlamentare del diritto oggettivo. Le norme, essendo scritte, sono quindi garanzia di maggiore certezza e democraticità, agevolando contestualmente la conoscibilità delle regole nei confronti dei consociati a cui sono destinate. Scaturisce da siffatto sistema che il giudice non può decidere il caso secondo la propria sensibilità (il criterio di equità permane, ma circoscritto a casi tassativi previsti dalla legge), ma risulta vincolato alla volontà di legge.
Le regole generali possono, però, talvolta rivelarsi scarsamente adeguate rispetto alle situazioni concrete, e in tal senso gli ordinamenti continentali evidenziano delle limitazioni, perché la modificabilità delle norme e, più in generale, il recepimento normativo di nuovi accadimenti, accadono più lentamente che negli ordinamenti di Common Law, essendo indispensabile l’esaurimento delle fasi che caratterizzano l’iter parlamentare.
Considerando inoltre che, essendo il frutto di scelte politiche, determinate norme possono essere espressione di una sensibilità politica temporanea e volatile. Gli ordinamenti di Common Law, per contro, predominanti sulle sponde dell’Atlantico, sono agganciati sulla dominazione del cosiddetto case law, che consente al giudice di adattare più agevolmente le regole in ordine al singolo caso sottoposto alla sua giurisdizione.
Il vincolo di precedenti decisioni può, in ogni caso, essere oltrepassato se la fattispecie si presenta con caratteristiche specifice tali da meritare l’applicazione di una norma differente. Ne deriva che, il giudice, può anche recepire con maggiore rapidità nuove esigenze economiche e sociali. A fronte della mole dei “precedentì”, il sistema di Common Law è tuttavia di più difficile consultazione per gli operatori, costretti ad affannose ricerche senza la certezza di aver esaurito tutto il panorama normativo applicabile. A causa del peso del precedente, inoltre, a volte occorre molto tempo prima che una regola sbagliata venga emendata o eliminata. Tenuto conto, inoltre, che la prevalenza delle prove orali e la formazione sostanzialmente processuale delle norme, offrono una minore certezza del diritto.