Loading
Nuovo quotidiano d'opinione e cultura
Il tempo: la ricchezza per l’umanità
Nuovo quotidiano d’opinione e cultura

Spunti di riflessione sugli effetti della Riforma Cartabia nella giustizia italiana

Il fenomeno tristemente noto rappresentato dai tempi biblici espressi dalla giustizia italiana, ha assunto nel corso degli anni proporzioni sempre più ampie, tali da sollecitare all’ordine del giorno il tema della riforma in materia di giustizia, come peraltro richiesto più volte in ambito europeo. La stessa Corte di Giustizia europea, pronunciandosi in materia, non ha tardato a sottolineare come lungaggini processuali esasperate coincidano, invero, con una sorta di “denegata giustizia”.

Sulla scorta di tali considerazioni, durante la permanenza in carica del Governo di unità nazionale retto da Mario Draghi, l’esecutivo su iniziativa del Ministro al ramo competente, Marta Cartabia, completa l’iter che conduce il 17 ottobre 2022 alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, la cui entrata in vigore fu prorogata al 30 dicembre 2022 dall’art. 6 del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022. Il cosiddetto “Decreto Cartabia” si compone di 99 articoli e interessa diversi ambiti, tra cui il processo penale, il sistema sanzionatorio e la giustizia riparativa.

Prescindendo dalle singole modifiche apportate ad ogni area, dal decreto emerge soprattutto la volontà del legislatore di ricollegare decisivo impulso ai riti alternativi rispetto a quello ordinario. 

Da tali premesse seguono alcune considerazioni che ci portano a condividere alcune riflessioni: in primo luogo, ancora una volta è stata rilevatala mancanza di un vero e proprio dibattito pubblico su materie rilevanti, nonché un processo di consultazione, probabilmente a causa del momento particolarmente ravvicinato al termine della legislatura durante il quale è stato avviato e concluso l’iter di approvazione del decreto.

In secondo luogo, vengono modificate norme in ordine alla confisca ed alle pene accessorie anche in relazione a possibili reati di corruzione, aspetto che ci obbliga a prestare molta attenzione alle novità introdotte. 

La Riforma Cartabia, in considerazione della nota lentezza dei procedimenti giudiziari nel nostro Paese, vuole promuovere l’utilizzo di strumenti di giustizia negoziata, riducendo il ricorso al rito ordinario. Nella sua impostazione, tale modifica dovrebbe contribuire a rendere non solo più fluido il processo ma anche più efficiente l’intero sistema giudiziario. In altri termini, si vorrebbe combinare l’appetibilità della fuga dal processo e il maggior rigore; convincere le parti, il giudice e l’accusa al “taglio” del rito ordinario garantirebbe maggiore produttività. 

Una volta individuato l’obiettivo, centrale diviene la modalità con cui la predetta finalità si raggiunge: punire velocemente, e in forma lieve, un imputato potenzialmente innocente, non può infatti rispondere all’interesse dei consociati e dello Stato. Pertanto sarà compito di quest’ultimo agire,tenendo a mente, non solo la proporzionalità della pena, ma anche l’esigenza di una equa giustizia.  

E’ opportuno inoltre considerare l’orientamento politico particolare del governo che ha prodotto il decreto, in aggiunta alla cornice normativa in cui questa modifica ha preso piede. In tale direzione, occorre che il legislatore si muova senza ledere i principi cardine del nostro ordinamento, tra cuila presunzione di non colpevolezza, la funzione rieducativa della pena, nonché la funzione cognitiva del procedimento penale.

Al netto dell’obiettivo, delle modalità e del contesto, si ricerca pertanto un equo bilanciamento sempre nell’ottica di garantire la persona che si trova al centro del processo. 

La riforma di cui in parola, introduce, la possibilità di estendere il patteggiamento, nonché l’accordo tra pubblico ministero e imputato, alla confisca facoltativa, alla determinazione del suo oggetto e del suo ammontare. Tale possibilità è prevista altresì per le pene accessorie e la loro durata.

Da un lato si ritiene ragionevole che le sanzioni accessorie e la confisca facoltativa possano essere oggetto di confronto tra il pubblico ministero e l’imputato; ciò nella misura in cui l’accusa identificherebbe adeguatamente l’ammontare del vantaggio economico conseguito tramite reato e il giudice valuterebbe e deliberebbe il patteggiamento, d’altra parte, si ritiene opportuno fare un distinguo tra le due casistiche: confisca facoltativa e pene accessorie.

Con la Riforma Cartabia vengono poi ridotti gli effetti extra-penali della sentenza in caso di patteggiamento. Sul punto vale la pena considerare almeno due prospettive diverse. La prima assume come punto di partenza la differente connotazione attribuita al vaglio del giudice: nel caso della proposta di patteggiamento, l’esame e la valutazione di merito sono notevolmente meno approfondite rispetto al rito ordinario. In ragione di ciò, è corretto che la sentenza di condanna produca effetti solo in ambito penale. Non considerando la natura del vaglio,la modifica del patteggiamento come proposta si traduce in una sorta di impunità a 360 gradi: il patteggiamento che preveda l’esclusione di pene accessorie avrà un effetto ridotto, dal momento in cui non sarà equiparabile a una sentenza di condanna con effetti ulteriori in ambiti altri rispetto a quello penale. 

La modifica in termini di effetti della sentenza di patteggiamento viene accolta positivamente anche nei reati di impresa, dal momento in cui l’ostacolo all’accesso al rito alternativo è stato spesso rappresentato proprio dall’incontrollabilità dei potenziali effetti della sentenza di patteggiamento in sede extra-penale inclusi i non trascurabili effetti sulla reputazione del soggetto coinvolto.

Alla luce delle considerazioni che abbiamo presentato, l’attenzione si rivolge sulla dubbia natura della relazione tra l’ampliamento dei riti alternativi procedimenti penali e l’efficienza del processo. Ci si domanda se in termini reali, e non solo potenziali, un ricorso maggiore a procedimenti penali alternativi si traduca in una maggiore efficienza. E ancora se il nuovo patteggiamento possa davvero essere utile, non solo per difensori, imputati e pubblico ministero, ma anche per i giudici. In altri termini si discutono le strade perseguite o almeno l’incisività delle modalità adottate anche in considerazione delle condotte di disvalore toccate.  

A tal proposito, il rischio sarebbe –soprattutto nei reati di corruzione – quello di un bilanciamento poco adeguato tra l’acquisizione di consapevolezza della condotta compiuta da parte dell’imputato, il tipo di sanzione e la velocità del processo. 

Share Article
Sono animato dalla straordinaria passione per il diritto, quest'ultimo inteso come occasione inestimabile di ricerca di giustizia e verità. Sono un legale e mi occupo, altresì, in qualità di docente di insegnamento, consapevole dell'importanza fondamentale di formare ed informare le persone con le quali ho costantemente il privilegio di poter interloquire, investendo, su quei valori alti del convivere umano e civile che, talora, la mediocrità di questo tempo sembra non considerare. Amo la scrittura che si traduce nella capacità di comunicazione e, a tal proposito, vanto collaborazioni con alcune tra le più prestigiose riviste giuridiche scientifiche online, come Diritto.it, Altalex e Quotidiano Legale. Sul piano professionale, inoltre, sono un amministratore condominiale, iscritto presso il registro nazionale Confedilizia, nonché mediatore civile e commerciale ed arbitro presso la Camera Arbitrale Internazionale. Mi nutre pure la passione per il sociale, la quale è coincisa con l'impegno personale nel mondo dell'associazionismo e in compagini politiche, sempre e comunque, a sostegno del bene comune come propria stella polare. Credere sempre, fermarsi mai.
TOP