Il difficile rapporto tra diritto di abitazione ed abuso edilizio

L’evoluzione della società non cessa di far sorgere nuovi diritti ai quali riconoscere piena dignità costituzionale rispetto a quelli tradizionalmente intesi nella Carta, e in quest’ottica si inserisce il “diritto di abitazione” al quale assegnare uno spazio decisivo, non soltanto in via sostanziale per ciò che esso tutela, bensì per la rilevanza giurisprudenziale assunta mediante l’insieme delle pronunce da cui poter confermare la centralità di detto diritto.
Il diritto all’abitazione, invero, trova il suo fondamento costituzionale, in primis, nell’art. 42 comma 2 della Costituzione, e indirettamente nella funzione sociale del diritto di proprietà. La Corte costituzionale, con sentenza n. 217 del 1988 ha affermato che “il “diritto all’abitazione” rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la società cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione”.
Proprio in relazione al suo ancoraggio costituzionale si è avvertita l’esigenza di un contemperamento con altri diritti la cui fonte è parimenti rinvenibile nella Costituzione, e da quest’ultima garantiti. A tal riguardo ricordiamo, tra le diverse, la sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988,la quale ha provveduto a collocare il diritto sociale all’abitazione fra i diritti individuali dell’uomo riconducibili all’art. 2 della Costituzione. Il diritto all’abitazione, pertanto, viene riconosciuto come diritto inviolabile, da una parte, e diritto sociale, dall’altra.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, ci si può domandare se il diritto all’abitazione prevalga sull’onere dell’amministrazione di attuare tutte le azioni idonee a determinare un corretto governo del territorio, tali da determinare un provvedimento di demolizione in caso di abuso edilizi.
Ancora una volta viene in soccorso la giurisprudenza che, in sede di legittimità, secondo la pronuncia adottata dalla Corte di Cassazione, ha modo di sostenere che “l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato. (Cass. sentenza n. 39167 del 29 ottobre 2021).
Siffatto orientamento è stato sostanzialmente mutuato anche in sede amministrativa, in occasione di una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 3704 del 2022), ove si osserva che, “l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta neppure con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico”.
Anche la giurisprudenza europea si è pronunciata chiarendo come il problema del rispetto del principio di proporzionalità, nell’esecuzione dell’ordine di demolizione, rileva “solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, di cui all’art. 8 della CEDU, il quale è configurabile in relazione all’immobile destinato ad abituale abitazione della stessa e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà, garantito dall’art. 1 del Prot. 1 CEDU”.
Fermo restando le considerazioni in merito alla proporzionalità della demolizione, quale sanzione applicabile rispetto all’illecito edilizio e in considerazione delle reali condizioni di vita e di salute del trasgressore e della sua famiglia, ilConsiglio di Stato, con sentenza n. 1253 del 6 febbraio 2023, rifacendosi ad una suo precedete arresto giurisprudenziale, ribadisce che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta neppure con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU.
Per finire, lo Stato dovrà occuparsi innanzitutto di procedere alla formulazione di un necessario e giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e particolari. Raggiungere questo obiettivo significa, quindi, espletare la relativa procedura, ricorrendo al principio di proporzionalità tra la misura posta in essere e lo scopo perseguito. Sarà, poi, compito della Corte Europea, verificare di volta in volta se le autorità statuali abbiano o meno effettuato un corretto bilanciamento tra i delicati interessi concorrenti coinvolti.
Si evince l’importanza rappresentata dalla giurisprudenza, dalla quale si è reso possibile realizzare una serie di approfondimenti deputati a rilevare gli elementi di fattività sostanziali per garantire la corretta interpretazione delle norme, a tutela di un diritto fondamentale da conciliare inevitabilmente con altri diritti che con esso interagiscono.