Dal Reddito di cittadinanza all’Assegno di inclusione

Il superamento del reddito di cittadinanza è stato già deciso con l’introduzione dell’Assegno di inclusione che potrebbe interessare i nuclei con disabili, minori, over60, e i componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione. Si è stabilito che l’importo può arrivare fino a 6mila euro l’anno, 500 al mese da aggiungere un contributo affitto relativo alle locazioni regolari di almeno 3.360 euro l’anno, circa 280 al mese. Se il nucleo è costituito da persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro per un totale complessivo di 7.560 l’anno più una quota di 150 euro di contributo d’affitto per un totale di 1.800 l’anno.
Sarà messa a disposizione di chi ne avrà diritto una Carta d’inclusione che si può ricaricare e la somma messa a disposizione su questo nuovo strumento non possono essere utilizzata per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità mentre sarà possibile l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici. Questa misura è erogata per 18 mesi con un mese di stop è rinnovata per periodi ulteriori di 12 mesi. Se dovesse essere avviata un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare che usufruisce dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3mila euro lordi annui.
I richiedenti di questa misura di sostegno devono avere il requisito di essere residenti in Italia da almeno cinque anni, essere in possesso di un Isee di 9.360 euro, e con un reddito familiare inferiore a 6.000 annui moltiplicati per la scala di equivalenza, un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150mila, non superiore ad euro 30.000, e non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Mentre per le donne vittime di violenza la normativa consente di costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l’accesso all’Assegno di inclusione e sono previste per queste donne percorsi di inclusione personalizzati.
Per evitare che l’estensione dell’assegno di inclusione agli svantaggiati presi in cura dai servizi socio-sanitari-territoriali penalizzi l’integrazione ai disabili si modifica la scala di equivalenza sulla quale sono parametrati il requisito reddituale per accedere all’Assegno di inclusione e l’ammontare finale dell’aiuto. In buona sostanza si tratta di un “punteggio” associato a ciascun componente del nucleo familiare, che in tal modo fa crescere la soglia di reddito ammessa o il valore del beneficio quanto più è numerosa la famiglia o più critica è la sua situazione. Un peso di rilievo assume quindi l’ultima versione con la presenza di un ulteriore componente con disabilità o non autosufficiente che aumenta il valore dell’ 0,5 nel conteggio dei punti. Poi si aumenta dello 0,3 per ciascun altro componente adulto che si trova in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e che è inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione. Resta di 9360 euro come per il reddito di cittadinanza la soglia dell’Isee familiare per accedere al sussidio.
La richiesta dell’Assegno di inclusione va fatta on line e viene riconosciuto dopo una verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla nuova normativa. Per ricevere il beneficio economico l’Inps informa il richiedente di provvedere ad effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), che è appunto il nuovo portale del Lavoro. In tal modo si attiva la sottoscrizione di un patto digitale che consente espressamente di autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda a centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, enti autorizzati all’attività di intermediazione, soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Tale richiesta può essere presentata presso i Caf e il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Quelli che risultano beneficiari poi devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Per quanto riguarda i servizi sociali saranno impegnati a fare una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare che è finalizza la sottoscrizione di un patto per l’inclusione. I componenti che hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni con potenzialità al lavoro sono avviati ai centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi al lavoro per sottoscrivere (entro 60 giorni) il patto di servizio personalizzato.
Quando si effettuano dichiarazioni mendaci o si presentano documenti falsi o attestanti cose non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni. Se si omette di comunicare delle variazioni del reddito o del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è prevista una pena con la reclusione da uno a tre anni. Poi quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare chi presenta l’istanza è la stessa amministrazione che dispone l’immediata revoca dal beneficio, e l’eventuale restituzione di quanto è stato percepito. Vi è la previsione che se si decade dall’Assegno se nel nucleo familiare qualche soggetto non si presenta a servizi sociali o servizi per il lavoro entro i termini previsti; quando non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero; non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative formative; quando non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; oppure viene trovato, nel corso delle attività ispettive, a svolgere attività di lavoro, senza avere effettuato nessuna comunicazione.
L’altra novità di rilievo contenuta nel provvedimento è la nuova definizione dell’offerta di lavoro che, se rifiutata, fa perdere il sussidio. Infatti il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è obbligato ad accettare in tutta Italia un rapporto a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno; quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Si fa riferimento anche al fatto che il contratto offerto è a tempo determinato, anche in somministrazione e che il luogo di lavoro non deve distare più di 80 km dal domicilio del soggetto oppure che sia raggiungibile non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Ci sono anche benefici per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato) i percettori del nuovo Assegno di inclusione. A costo è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, fino cioè a 8mila euro l’anno, per 12 mesi. Tale esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine. Se si effettua un’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di 4mila euro l’anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Dal 1° settembre 2023 nasce il Supporto per la formazione e il lavoro una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro, o comunque di politica attiva. Tale misura può essere utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore Isee, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione. La richiesta deve essere formulata on line, e il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente e invitato alla stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente sempre attraverso la piattaforma, l’interessato può ricevere offerte di lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione e in tal senso viene previsto un beneficio di 350 euro al mese, erogazioni che dura entro un limite massimo di dodici mensilità e ottenuta mediante bonifico mensile dall’Inps. L’interessato che intende usufruirne è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, confermando ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche per invia telematica, della partecipazione a tali attività, se non lo si fa il beneficio è sospeso.
Nella manovra economica del 2023 il Reddito di cittadinanza è riconosciuto per quest’anno nel limite massimo di sette mensilità e non andrà non oltre il 31 dicembre 2023. Questo limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. In questa ipotesi, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano a Inps tramite la piattaforma GePI l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza di comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.