L’unità e l’indivisibilità della repubblica alla prova del regionalismo differenziato

Il disegno di legge proposto dal Ministro Calderoli lo scorso mese di dicembre e quello appena emanato hanno riaperto il tema del regionalismo differenziato, rimasto accantonato durante il corso del periodo coinciso con la crisi pandemica. Affrontare una questione così delicata, impone infatti, il bisogno di richiamare quale sia l’attuale posizione assunta dalle Regioni nell’ambito dell’assetto istituzionale complessivamente inteso.
Nessun dubbio riguarda la propensione del Costituente di concepire le Regioni con lo scopo di riconoscere a queste ultime adeguati spazi di legiferazione sui territori, potendo, in quest’ottica protesa ad esaltare la spinta verso il decentramento politico-amministrativo, adottare indirizzi strategicamente diversi da quelli fatti propri a livello nazionale, pur nel rispetto dell’unità dell’ordinamento giuridico che esprime un principio cardine mai discutibile e da salvaguardare in ogni caso.
Questa idea di base rinvenibile sin dalla prima stesura della Carta, nel corso degli anni ha subito nondimeno profonde spinte innovatrici, le quali sono orientate a rafforzare l’autonomia dei singoli territori in una cornice federalista che, in virtù di evidenti esigenze di unità nazionale, impone la presenza di contrappesi deputati a scongiurare il pericolo dell’aumento delle disuguaglianze, soprattutto per le aree depresse del Paese collocate nel Mezzogiorno d’Italia.
Il ragionamento prospettato tiene anche conto della tardiva costituzione delle Regioni rispetto all’entrata in vigore della Costituzione, nonché dell’ancora più tarda attribuzione di funzioni spettanti ad esse, senza omettere di considerare l’influenza derivante dalla creazione di enti sub-regionali che ha contribuito a realizzare un’impostazione “incerta” sotto il profilo dei criteri di ripartizione tra i diversi livelli territoriali di governo in relazione ai sistemi di coordinamento necessari tra le Regioni e gli stessi enti locali.
Questo è il quadro nel quale matura nel Costituente del 2001, all’interno di un processo autonomistico funzionale a superare una visione stato centrica, il convincimento di introdurre una norma – l’art. 116, comma 3 – riguardante il cosiddetto “regionalismo differenziato”, il cui contenuto non esula da aspetti problematici sul piano interpretativo unitamente a quanto sancito dall’art. 119 Cost., che impone, il mantenimento di un equilibrio finanziario che esprime una fase critica in un Paese caratterizzato da una larga sperequazione territoriale.

Serve, dunque, analizzare il regionalismo differenziato secondo una visione orientata a ridurre il divario di cittadinanza, e non certo il contrario, in aderenza a quanto previsto nel PNRR, il quale pone questo come finalità centrale rientrante nell’ambito delle tre priorità trasversali alle sei Missioni previsto dal Next Generation UE ai sensi degli artt. 174 e 175 TFUE, conservando il rispetto dei principi cardine di coesione sociale, economica e territoriale.
Non si discute dell’autonomia richiesta dai singoli territori, poiché tale aspetto risulta compatibile con lo stesso intendimento voluto dai Padri in origine, ma appare indispensabile capire quali siano le misure da contemperare per mantenere un impianto complessivo basato su logiche di solidarietà, anch’esse previste in seno alla Costituzione nell’ambito dei principi fondamentali. Inoltre, è utile chiedersi quale sia per il Parlamento nazionale il ruolo da assumere nel procedimento autonomistico, dacché non pare chiaro se l’iter predetto provveda a modificare o meno l’accordo raggiunto tra Governo e Regione.
In conclusione, sugli aspetti contenutistici è doveroso evidenziare come in ordine alle intese realizzate sia opportuno effettuare serie riflessioni; basti pensare che, la previsione di un’intesa tra lo Stato con ciascuna delle Regioni di volta in volta coinvolte, in assenza di una preventiva determinazione di principi generali e di strumenti chiaramente caratterizzati da finalità perequative, di cui la Costituzione si affretta a contemplare, rischierebbe di esprimere l’occasione di un’autonomia differenziata che amplifichi la presenza di un divario già particolarmente preoccupante, mettendo in crisi quel caposaldo immodificabile di cui allo stesso art. 5 Cost. rappresentato dal principio espresso della “Repubblica una e indivisibile…”.